Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6606 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 768-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA TERESA CICCARELLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5172/9/2015, emessa il 20/05/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di

SALERNO, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Quest’ultima aveva accolto (tranne che per le somme riferite agli anni 2006 e 2007) l’impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versato per gli anni 2008 – 2010.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la presenza di una segretaria non avrebbe potuto essere sintomatica dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, stante la marginalità della stessa alla luce dei dichiarati compensi annuali all’uopo erogati.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego costante di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Col secondo, si assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato l’insussistenza del requisito dell’organizzazione, senza che il contribuente avesse specificamente dimostrato che l’essersi avvalso del lavoro altrui non aveva incrementato la produttività.

L’intimato ha resistito con controricorso.

I due motivi, che possono esser scrutinati congiuntamente – per la loro intrinseca connessione – non sono fondati.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Conformemente a tale indirizzo, questa Corte aveva già affermato che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).

Insomma, come ha correttamente affermato la CTR, l’utilizzo di una segretaria di studio, con mansioni prettamente esecutive, non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.

Le contrastanti posizioni della giurisprudenza fino alla citata sentenza S.U. 9451/16 autorizzano l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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