Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6606 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16318-2017 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANDRO ALIMONTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9090/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 9090/16, depositata il 22 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa all’imposta di registro dovuta sulla base di un atto di rettifica e liquidazione divenuto definitivo (perchè non impugnato);

– il giudice del gravame ha ritenuto che, – a fronte della liquidazione dell’imposta sulla base di avviso di rettifica divenuto definitivo, – una volta osservato il termine di decadenza (biennale), posto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per l’esercizio del potere di rettifica e liquidazione dell’imposta dovuta (sul maggior valore accertato), quest’ultima poteva essere riscossa nel termine di prescrizione (decennale) previsto dal successivo art. 78, – inapplicabile, nella fattispecie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, – e che, in ragione di detta definitività dell’atto impositivo, la cartella esattoriale poteva essere impugnata (solo) per vizi propri;

2. – A.B. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate mentre Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), deducendo, in sintesi, che la cartella esattoriale era stata notificata in violazione del termine di decadenza (biennale) ivi previsto, termine, questo, applicabile anche all’imposta di registro;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, sull’assunto che, in assenza di un’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, “è quest’ultimo a costituire il titolo per la riscossione”, titolo che avrebbe dovuto essere notificato, a pena di decadenza, nel termine triennale da detta disposizione previsto;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce che, venendo in rilievo la registrazione di un contratto di compravendita che, – per essere stato concluso (solo) da alcuni dei comproprietari in regime di comunione indivisa, – doveva ritenersi inesistente e, in quanto tale, improduttivo di effetti giuridici, di alcun fondamento rimaneva la pretesa erariale, non potendosi, così, ritenere legittima la liquidazione dell’imposta di registro;

2. – il primo motivo è destituito di fondamento;

2.1 – la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, qui condiviso, ha statuito che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione nè il termine triennale di decadenza previsto dal detto decreto, art. 76, concernente l’esercizio del potere impositivo, nè il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, comma 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA; v. Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028);

2.2 – e, – con riferimento, quindi, alla giurisprudenza evocata dal ricorrente, – si è, in particolare, rimarcato che la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25), ha trovato applicazione (ratione temporis), quanto alla riscossione dell’imposta di registro, fino al 1 luglio 1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 1999), a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. n. 43 del 1988 (il cui art. 67, in effetti, espressamente contemplava l’imposta di registro), laddove, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, detta disposizione è applicabile solo alla riscossione delle imposte sui redditi e dell’IVA;

3. – il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili;

3.1 – in disparte l’infondatezza in diritto del secondo motivo, avendo la Corte rilevato, con risalente e consolidato orientamento interpretativo (cfr., ex plurimis, Cass., 16 luglio 2020, n. 15184; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153), che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento (evenienza questa che, nella fattispecie, non ricorre per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso), – il ricorrente, con i motivi in trattazione, si limita a ripropone questioni che il giudice del gravame – a fronte della rilevata definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione, – ha ritenuto inammissibili in quanto la cartella esattoriale “è impugnabile solo per vizi propri”, senza, con ciò, censurare la (peraltro corretta) statuizione del primo giudice;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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