Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6605 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 477-2016 proposto da:
G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DI
NANNI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4892/203/015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 20/05/2015, depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
G.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per l’imposta di registro ed accessori per l’anno 2010.
Nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato, da un lato, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, perchè proposto oltre i 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato e, dall’altro, la tardività dell’atto di appello, notificato il 12 novembre 2014.
Il ricorso si articola su due rilievi.
Col la prima doglianza, la G. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 155 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che, alla data del 19 marzo 2013, fosse già maturato il termine decadenziale previsto dall’art. 21 citato, mentre, essendo stato notificato l’avviso ai sensi dell’art. 140 c.p.c. attraverso le Poste, il plico raccomandato era pervenuto alla contribuente il 21 gennaio 2013. Inoltre, i giudici non avrebbero tenuto conto che il termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 doveva calcolarsi a giorni e non a mesi, sicchè il 19 marzo 2013 sarebbe stato ancora utile per la notifica.
Con la seconda censura, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
La CTR avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la notifica del gravame il 12 novembre 2014, laddove, in realtà, essa sarebbe stata effettuata il 27 ottobre 2014, mediante consegna diretta all’Agenzia delle Entrate di Napoli.
L’intimata si è costituita senza depositare controricorso.
Le due doglianze – che, per la loro stretta connessione, possono essere scrutinate congiuntamente – sono entrambe fondate.
I documenti allegati al ricorso per cassazione mostrano la tempestività sia dell’impugnazione avanti la CTP, sia del gravame avanti la CTR.
Per un verso, con riguardo al ricorso di primo grado, essendo stato notificato l’avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. attraverso le Poste, il termine a quo decorre dalla data in cui il plico raccomandato era pervenuto alla contribuente, ossia il 21 gennaio 2013. Conseguentemente, alla data del 19 marzo 2013 (giorno del deposito del ricorso), ancora non era maturato il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
Inoltre, il termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 doveva calcolarsi a giorni e non a mesi, sicchè il 19 marzo 2013 sarebbe stato comunque utile per la notifica.
Per altro verso, vi è in atti la prova che il gravame era stato depositato il 27 ottobre 2014, mediante consegna diretta all’Agenzia delle Entrate di Napoli.
Il ricorso va pertanto accolto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017