Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6605 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11869-2017 proposto da:

P.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SETTE

METRI, 11/E, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GALEANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6598/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 6598/16, depositata il 2 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuente avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria;

– a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– per quanto contumace nel primo grado del giudizio, l’appellante aveva legittimamente prodotto la documentazione relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto impugnato;

– detta documentazione dava conto “delle ricevute delle raccomandate notificate per posta al contribuente in numero di ventisei relate tutte firmate o dal destinatario o da persone di famiglia”;

– in ragione della definitività delle cartelle esattoriali, – che il contribuente non aveva giudizialmente impugnato, – rimaneva preclusa ogni pronuncia “sulla prescrizione dei crediti erariali e locali”;

2. – P.M.E. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nonchè dell’art. 111 Cost., deducendo, in sintesi, che, avuto riguardo alla stessa condizione di contumacia della parte, nel primo grado del giudizio, – erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto legittima la produzione, da parte dell’appellante, della documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali presupposte dall’atto impugnato;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ed agli artt. 137 e ss. c.p.c., assumendo il ricorrente che la notifica delle cartelle esattoriali, nella fattispecie, era stata eseguita ad un indirizzo errato, con relate (in alcuni casi) prive della sottoscrizione di esso esponente, ovvero con sottoscrizione illeggibile e non recante l’indicazione del rapporto parentale;

– col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, ed all’art. 2953 c.c., così censurando le ricadute che il giudice del gravame ha tratto dalla definitività delle cartelle esattoriali presupposte dall’atto impugnato, ed assumendo che, – avuto riguardo al tempo decorso tra la notifica di dette cartelle e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria, – ben avrebbe dovuto ritenersi l’estinzione, per prescrizione (decennale o quinquennale), dei crediti iscritti a ruolo;

2. – il primo motivo è destituito di fondamento;

2.1 – in diverse occasioni, – anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), – la Corte, secondo un orientamento interpretativo cui va data continuità, ha rimarcato che:

– alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);

– le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);

– l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo le eventuali ricadute in punto di regolamentazione delle spese processuali, in quanto il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto di cui al citato art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537);

– i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, una volta acquisiti al fascicolo processuale, debbono ritenersi tempestivamente prodotti nel giudizio di appello, ove, dunque, sono legittimamente esaminati, ai sensi del combinato disposto di cui al citato D.Lgs. n. 546, art. 32, comma 1, e art. 61 (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661);

3. – il secondo motivo è inammissibile;

3.1 – con le censure in questione, difatti, la parte, – che non prende nemmeno specifica posizione sugli accertamenti operati dal giudice del gravame quanto alle modalità di notifica delle cartelle esattoriali, ed al contenuto delle relative “relate” (“tutte firmate o dal destinatario o da persone di famiglia”), – deducendo una violazione di legge tende, diversamente, a riproporre questioni di merito che, implicanti accertamenti in fatto, la gravata sentenza ha già risolto nei termini di cui s’è dato conto;

– censure, queste, che, pertanto, difettano di specificità, – nella misura in cui si risolvono in deduzioni generali ed affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prende concreta posizione, articolando specifiche censure, sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa, – avendo, difatti, il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);

4. – il terzo motivo di ricorso, per converso, è fondato e va accolto;

4.1 – occorre premettere che sugli effettivi termini di articolazione, nel giudizio di merito, dell’eccezione di prescrizione la parte dà conto, in ricorso (v. a fol. 4 e a fol. 7 e s.), – così assolvendo all’onere di autosufficienza, – e che lo svolgimento di detta eccezione risulta, altresì, dalla gravata sentenza, – che, a fronte della impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria, riferisce di una eccezione di “prescrizione delle cartelle che ne hanno superato il termine che per i tributi erariali è di dieci anni e per quelli locali è di cinque anni” -; così che meramente apodittica rimane la deduzione di novità dell’eccezione qual svolta dalla controricorrente;

4.2 – se, quindi, i rilievi svolti dalla gravata sentenza hanno fondamento con riferimento alla prescrizione maturata in periodo antecedente la notifica del titolo esecutivo, – così che alla relativa definitività (per difetto di impugnazione giudiziale) si correla la cd. irretrattabilità del credito portato dal titolo esecutivo (v. Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; v., altresì, Cass., 16 luglio 2019, n. 19010), – il tempo decorso in un periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo non risulta indifferente ai fini del maturarsi della prescrizione (v., ex plurimis, Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282), rimanendo, così, da accertare l’idoneità interruttiva della prescrizione, secondo il proprio regime giuridico (decennale o quinquennale), qual correlata alla (tempestività o meno, della) notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;

4.3 – – come, poi, statuito dalla Corte, la cassazione sostitutiva con giudizio di merito (art. 384 c.p.c., comma 2) presuppone che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è, quindi, preclusa laddove i fatti rilevanti per una diversa decisione sul fondamento della domanda o dell’impugnazione non siano stati accertati nel precedente grado di giudizio (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che procederà al riesame della controversia svolgendo gli accertamenti necessari ai fini della definizione dell’eccepita prescrizione.

PQM

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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