Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6605 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1635/2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato Roma, Piazza Cavour, presso

la CANCELLERIA civile della Corte Suprema di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Livio Neri del Foro di Milano,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 393/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 393/2018, depositata in data 29/5/2018, ha respinto il gravame proposto da A.S., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto la richiesta dello straniero di protezione internazionale, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che la vicenda personale narrata dal richiedente era inattendibile, generica e poco circostanziata e comunque non era stato neppure specificato il pericolo cui egli sarebbe esposto in caso di rientro nel Paese d’origine, cui comunque il richiedente potrebbe fare fronte chiedendo tutela all’autorità locale; quanto alla protezione umanitaria, non emergeva un particolare stato di vulnerabilità meritevole di tutela, non essendo sufficienti la allegata situazione di violenza generalizzata nel (OMISSIS), le personali condizioni di salute ed il buon livello di integrazione raggiunto in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, A.S. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 22/12/2018, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e comma 3, lett. a) e b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 sia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla mancata attivazione del potere di integrazione istruttoria d’ufficio sulla situazione reale del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in particolare, oggetto di attacchi terroristici che causano una forte instabilità e violenza generalizzata; con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e art. 10 Cost., comma 3 e art. 3 della CEDU, in relazione alla motivazione del tutto apodittica ed illogica della sentenza in rapporto alla reiezione della richiesta di protezione per ragioni umanitarie.

2. Pur nell’estrema sinteticità della statuizione di merito, il ricorso è inammissibile.

3. Invero la prima doglianza, con la quale si censura la sentenza per aver negato l’esistenza dei presupposti della protezione sussidiaria senza reperire informazioni aggiornate sulla medesima, è inammissibile.

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che in appello il richiedente nulla aveva dedotto di specifico in ordine alla minaccia grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Invero, con riguardo al giudizio di appello, questa Corte ha affermato che “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi” (Cass.13403/2019, nella specie, il ricorrente si era limitato, per sostenere l’esistenza nell’intera (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata, a richiamare le norme nazionali e convenzionali, i principi affermati nella materia dalla S.C. ed una pluralità di fonti informative, sito Amnesty International, report EASO, note del Ministero degli Affari Esteri, senza specificare la zona di provenienza nè segnalare i contenuti delle allegazioni svolte in primo grado).

Il ricorrente si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, che la situazione nel (OMISSIS)-(OMISSIS) è stata ritenuta meritevole di tutela da altro giudice di merito.

3. La seconda censura, inerente alla reiezione della richiesta di protezione umanitaria, è del ari inammissibile.

La Corte d’appello ha escluso, anzitutto, un particolare stato di vulnerabilità del soggetto interessato, in correlazione alla situazione del Paese d’origine ed alle allegate “condizioni di salute precarie”, malgrado il dedotto buon livello di integrazione in Italia. La pronuncia risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Ora, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla attuale situazione del (OMISSIS). Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Anche sulle condizioni di salute nel ricorso non si allega alcuna patologia non curabile nel Paese d’origine.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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