Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6605 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6605 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 25848-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – Società con socio unico -, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente –

contro
BOZZO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 8505/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 15/10/2013, depositata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.
FATTO E DIRITTO

dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro,
protrattosi dal 16.1.2004 al 13.3.2004 stipulato da Poste Italiane s.p.a.
con Bozzo Paola e per l’effetto ha dichiarato la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro subordinato con prosecuzione dopo il 30.1.2005;
con la stessa sentenza la Corte territoriale ha condannato Poste
Italiane s.p.a. a risarcire il danno subito dalla lavoratrice, determinato in
un’indennità forretizzata nella misura pari a 3,5 mensilità, oltre
rivalutazione ed interessi dalla scadenza del contratto.
Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane sp.a. ha proposto
ricorso affidato a quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con
controricorso.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della
presente udienza in Camera di consiglio.
E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data
14.10.2015 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla
lavoratrice interessata e dal rappresentante della poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza
con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a
dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo.
Ric. 2014 n, 25848 sez. ML uct. 11-02-2016
-2-

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le
ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della
controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13 comma 1

tenore della decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra la parti le spese di lite.
Casi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2016
residente
ro Curzio
{2–

quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il

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