Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6604 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25750/2012 R.G. proposto da:

S.R. e S.M., in qualità di eredi dei genitori

S.E. e B.A., con gli avv. Umberto Santi e

l’avv. Maria Chiara Morabito, nel domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via Flaminia Vecchia, n. 670.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di

Venezia n. 1228/05/11, depositata il 19 settembre 2011 e non

notificata.

nonchè

sul ricorso iscritto al n. 28189/2012 R.G. proposto da:

S.R. e S.M., in qualità di eredi dei genitori

S.E. e B.A., con gli avv. Umberto Santi e

l’avv. Maria Chiara Morabito, nel domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via Flaminia Vecchia, n. 670.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il diniego della definizione lite pendente n. 111675/2012,

notificata a S.R. il 1 ottobre 2012 e a S.M.

il 5 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2020

dal Cons. Marcello M. Fracanzani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo estinzione

per cessazione materia del contendere;

udito l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca, nessuno comparso per

la parte contribuente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento notificato nel 1985 l’Ufficio rettificava il reddito per l’anno di imposta 1979 in capo a S.E., titolare di officina elettromeccanica, e della consorte B.A.. La ripresa a tassazione traeva origine dalla vendita di quattro appartamenti in (OMISSIS), (OMISSIS), costruiti in proprio nel 1958 e ceduti nel 1979 per investire il ricavato nell’acquisto di altre unità abitative per i figli e di due appartamenti in montagna. L’operazione era attratta dall’Ufficio al ruolo imprenditoriale del contribuente che, al contrario, affermava trattarsi di disinvestimento di beni personali.

Impostata in questi termini, la controversia sortiva in primo grado con una rimodulazione a ribasso dell’originaria pretesa tributaria e proseguiva in secondo e terzo grado senza soddisfare le richieste di parte contribuente, nel frattempo riassunte dagli eredi, S.R. e S.M., figli degli originari contribuenti accertati.

Ricorre quindi per cassazione la parte contribuente, cui replica con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

2. Nel corso del giudizio di cassazione avverso la predetta sentenza di terzo grado, la parte contribuente formulava istanza di definizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, che non trovava adesione da parte dell’Ufficio, ritenendosi la controversia superiore ad Euro 20.000,00, non potendosi accogliere lo scorporo di quanto dovuto e definito dalla madre, rispetto a quanto ancora dovuto dal padre, argomentando che la riassunzione operata dai figli avrebbe costituito in unicum inscindibile fra le due autonome posizioni debitorie originarie.

Avverso questo diniego i già citati eredi dei contribuenti presentavano ricorso per cassazione, allibrato al r.g.n. 28189/2012 e, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 30 ottobre 2018, questa Corte disponeva la trattazione congiunta dei ricorsi qui all’esame, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

In prossimità dell’udienza il P.G. deposita requisitoria scritta in forma di memoria.

La parte contribuente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuta definizione della controversia in via amministrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve disporre la riunione al presente del giudizio r.g.n. 28189/2012, riguardante il diniego di condono relativo al medesimo rapporto tributario sottostante alla sentenza qui impugnata.

Nel merito, la parte contribuente ha prodotto documentazione attinente ad una nuova procedura di definizione agevolata.

Più in particolare, degli odierni ricorrenti S.R. e S.M., quali eredi dei genitori S.E. e B.A., R. ha esperito il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017 (per l’intero), per cui assieme a M. (cui il condono giova ex art. 10, comma 11) ha chiesto la sospensione ex lege sino al 31.12.2018. Decorsa tale data senza diniego o istanza di trattazione, il giudizio si è estinto per legge. Successivamente l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che il condono è stato interamente pagato.

Pertanto, vista la nuova domanda di definizione agevolata, proposta a mente del D.L. n. 50 del 2017, e la dichiarazione dell’Ufficio dell’avvenuto integrale pagamento del dovuto a titolo transattivo, come allegata all’istanza di cessazione della materia del contendere formulata dal patrono di parte pubblica, dev’essere dichiarata cessata la materia del contendere, mentre le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3. La cessazione della materia del contendere si intende anche al collegato giudizio r.g. n. 28189/2012, relativo al diniego di definizione agevolata su precedente domanda.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara estinto per legge il giudizio r.g. n. 25750/2012, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e cessata la materia del contendere anche relativamente al riunito ricorso r.g. n. 28189/2012.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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