Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6604 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 35977/2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 544/2018, depositata in data 24/7/2018, ha respinto il gravame proposto da M.I., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto la richiesta dello straniero di protezione internazionale, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle minacce sia dei talebani che lo avevano accusato di collaborare con la polizia sia dell’esercito che lo accusava di essere un talebano) era inattendibile, generica e poco circostanziata e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; quanto poi alla protezione sussidiaria, la situazione del (OMISSIS), come si evinceva dalle fonti internazionali richiamate dal Ministero, si era normalizzata; infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva un particolare stato di vulnerabilità meritevole di tutela.

Avverso la suddetta pronuncia, M.I. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4 in relazione all’errata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo la Corte d’appello neppure indagato sulla situazione generale del paese di provenienza, a prescindere dalla prova da parte del richiedente di un quadro individuale di esposizione al pericolo, malgrado “i documenti allegati” dal richiedente.

2. Le due doglianze, con le quali si censura la sentenza per aver omesso di considerare la copiosa documentazione dell’appellante in ordine alla effettiva situazione del paese di provenienza ((OMISSIS)) e per aver negato l’esistenza dei presupposti della protezione sussidiaria senza reperire informazioni aggiornate sulla medesima, sono inammissibili.

Nella specie, la Corte d’appello ha precisato che, quand’anche il racconto, inverosimile, fosse veritiero, non ricorreva una minaccia grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) sulla base delle fonti internazionali richiamate dal Ministero costituitosi in appello.

Invero, con riguardo al giudizio di appello, questa Corte ha affermato che “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi” (Cass.13403/2019; nella specie, il ricorrente si era limitato, per sostenere l’esistenza nell’intera (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata, a richiamare le norme nazionali e convenzionali, i principi affermati nella materia dalla S.C. ed una pluralità di fonti informative, sito Amnesty International, report EASO, note del Ministero degli Affari Esteri, senza specificare la zona di provenienza nè segnalare i contenuti delle allegazioni svolte in primo grado).

Il ricorrente si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, di avere allegato in appello documentazione, non presa in esame dalla Corte di merito.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA