Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6604 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6604 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 24849-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico -, in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO FESSI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente Contro
CAGIANO MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE 11,11CHELF,
giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n_ 3448/2013 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 14/10/2013, depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato Mario Miceli (delega avvocato Roberto Pessi)

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28.10.2103, la Corte di appello di Bari, in
accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale proposto da
Cagiano Mario ed in riforma della impugnata decisione, accertava la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra il predetto e
Poste Italiane s.p.a. in data 16.10.2007 e, per l’effetto, dichiarava che il
contratto doveva essere considerato ab origine a tempo indeterminato;
condannava la società alla riammissione in servizio dell’appellante,
nonchè al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un’indennità
omnicomprensiva determinata nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge; dichiarava
l’inammissibilità dell’appello incidentale della società, compensando per
metà le spese del doppio grado, per la residua metà poste a carico della
società.
Per quel che rileva nella presente sede, osservava la Corte che, pure
essendo le deduzioni della società con riguardo all’illegittimità del
termine contenute in un appello incidentale — che andava dichiarato
inammissibile per essere stata la decisione del Tribunale di rigetto del
ricorso del lavoratore —, le stesse dovevano essere vagliate essendo
state correttamente riproposte dalla difesa dell’appellata. Al riguardo
rilevava che doveva confermarsi la tesi del Tribunale in merito
all’assenza di prova della natura temporanea delle esigenze poste a
base del contratto (stipulato ai sensi dell’art. 1 del D. Igs. 36872001, per
ragioni di carattere organizzativo .., rappresentate dalla necessità di
fare fronte alla temporanea carenza di personale di sportelleria
sussistente anche presso la struttura” di assegnazione; temporanea
Ric. 2014 n. 24849 sez. ML – ud. 11-02-2016
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difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

carenza superata entro la data del 31 marzo 2008 con la realizzazione
del programma di mobilità aziendale — Sportellizzazioni 2007-2008 e
l’assegnazione in via definitiva della risorsa individuata per la copertura
della posizione temporaneamente occupata dal Cagiano), al non
provato processo di sportellizzazione e, soprattutto, all’insussistenza di

contratto di assunzione del lavoratore.
Evidenziava la Corte che la società non aveva dimostrato che, nelle
more del processo di potenziamento del settore sportelleria, in seguito
all’immissione sul mercato di nuovi prodotti, sussistessero, in
connessione con un generale piano di mobilità aziendale, le esigenze
temporanee che giustificassero un piano di mobilità interna con
l’assunzione del ricorrente.
Aggiungeva che non era stata depositata alcuna prova scritta tendente
a dimostrare l’effettiva sussistenza e temporaneità delle ragioni dedotte
ed il nesso eziologico evidenziato e che le richieste di prova testimoniale
articolate in memoria di costituzione e reiterate in appello erano
irrilevanti, per la mancanza di capi di prova tendenti a dimostrare la
correlazione tra l’esistenza del piano di mobilità aziendale e la necessità
dell’assunzione a termine del ricorrente.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Cagiano.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della
presente udienza in Camera di consiglio. La società ricorrente ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data
22.10.2015 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
Ric. 2014 n. 24849 sez. ML – ud. 11-02-2016
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un nesso eziologico tra quest’ultima e le esigenze poste a base del

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giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza
con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a
dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo.

Le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le
ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della
controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13 comma 1
quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile rettone temporis, stante il
tenore della decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e
compensa tra la parti le spese di lite.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2016
residente
o Curzio

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

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