Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6603 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 23/03/2011), n.6603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGEN ENTRATE, AGEN ENTRATe UFF L’AQUILA, MIN ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2003 della COMM. TRIB. REG. di l’AQUILA,

depositata il 26/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Francesco d’Ayala Valva;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della (Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso un avviso di rettifica IVA. Gli intimati non si sono costituiti.

(Con nota depositata il 17/4/09 il ricorrente ha dato notizia dell’accoglimento, con sentenza passata in giudicato, del ricorso per revocazione proposto contro la stessa sentenza e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

All’udienza dell’8 maggio 2009, non essendo comparso personalmente il ricorrente, residente in L’Aquila, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 art. 5, comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha depositato la prova del passaggio in giudicato della sentenza 70/6/04 della Commissione tributaria regionale dell’Aquila che ha revocato la sentenza impugnata e rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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