Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6603 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6603 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 24349-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – Società con socio unico -, in
persona dei Presidente dei Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI

77 ,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
BUONOCORE UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati FRANCESCO IORIO, VINCl-i’,NZO Di PALMA
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 8271/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.
FATTO E DIRITTO

accoglimento del gravame proposto da Buonocore Umberto avverso la
sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso del predetto,
dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato
con la s.p.a. Poste Italiane per il periodo dal 30.11.2007 al 31.1 2008 e,
per l’effetto, la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al
pagamento, ai sensi dell’art. 32 comma 5 0 I. 183/2010, di un’ indennità
pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte
osservava che il contratto era stato stipulato per ragioni di carattere
produttivo nel periodo in questione, in particolare per picchi di più
intensa attività non fronteggiabile con il personale già in servizio, e che,
nel caso in esame, la prova documentale e quella testimoniale espletata
non avevano confermato l’indicato incremento produttivo tale da poter
essere definito eccezionale, né era stato dimostrato che allo stesso non
potesse farsi fronte con il personale già in servizio, ovvero che il
ricorrente fosse stato assunto per sopperire all’assenza del personale di
ruolo, oppure fosse stato assunto per il dedotto eccezionale incremento
produttivo. In particolare, la documentazione prodotta dalla difesa di
Poste induceva ad escludere l’asserito incremento dei servizi di
sportelleria nel mese di dicembre 2007 nel quale, al contrar -io, si era
verificato una sensibile diminuzione delle attività, circostanza
confermata dal teste escusso, che aveva dichiarato che i prospetti
esibiti erano rispondenti alla reale situazione dell’organico aziendale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Buonocore.

Ric. 2014 n, 24349 sez. ML uct. 11-02-2016
-2-

Con sentenza pubblicata il 17.10.2013, la Corte di appello di Roma, in

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della
presente udienza in Camera di consiglio.
E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data
8.10.2015 in sede sindacale.

lavoratore interessato e dal rappresentante della poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza
con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a
dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le
ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della
controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13 comma 1
quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile tallone temporis, stante il
tenore della decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e
compensa tra la parti le spese di lite.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2016
Il Presidente

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal

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