Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6602 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. un., 23/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 23/03/2011), n.6602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione

Clodia 88, presso lo studio dell’avv. Giovanni Arilli, rappresentato

e difeso per procura in atti dall’avv. Ferrara Giancarlo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

spa Equitalia Esatri;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/3/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il consigliere designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che avendo ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di dazi doganali, IVA ed interessi pretesi dall’Austria per illecita immissione in consumo di pietre preziose, B.L. ha proposto ricorso, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

che costituitesi la spa Equitalia Esatri e l’Agenzia delle Dogane, il giudice adito ha emesso sentenza con la quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite fra le parti;

che il B. ha interposto appello, presentando altresì ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c., con il quale ha richiesto alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione dei giudici tributari;

che tale ricorso appare inammissibile sia come regolamento, che secondo la giurisprudenza consolida-ta non può più essere proposto dopo che il giudice di merito abbia pronunciato sentenza, sia come ricorso ordinario, che salvo ipotesi eccezionali non ravvisabili nel caso di specie, può essere proposto solo contro le sentenze di appello;

che appaiono perciò sussistere le condizioni per la sua trattazione in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide e ribadisce tali considerazioni, aggiungendo solamente, per rispondere a quanto sostenuto dalla difesa del B. nella memoria ex artt. 378 e 380 bis c.p.c. che ai fini della preclusione alla proposizione del regolamento è sufficiente che il giudice di merito abbia pronunciato sentenza, non importa se limitata soltanto alla giurisdizione o ad altra questione processuale (C. cass. 2000/1205, 2002/6042, 2007/14952 e 2008/26296);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Dogane, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.L. a rifondere all’Agenzia delle Dogane le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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