Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6602 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19034-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23 A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2014 della COME D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto di lavoro a termine intercorso tra l’attuale parte intimata e Poste Italiane s.p.a. (relativo al periodo dal 16 gennaio 2004 al 13 marzo 2004), assorbite le valutazioni della legittimità degli ulteriori contratti a termine incompatibili con il rapporto a tempo indeterminato e, accertata la giuridica prosecuzione del rapporto dopo il 15.9.2007 (data di cessazione dell’ultimo contratto a termine), condannava la società al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, commisurata in 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell’ultimo contratto;

2. il termine era stato apposto per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso il (OMISSIS), assente, con diritto alla conservazione del posto, nel periodo dal 16.1.2004 al 13.3.2004”;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

4. resiste, l’intimata, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. con il primo articolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, art. 12 preleggi e art. 1362 c.c. e ss. (art. 360c.p.c., n. 3) per avere il giudice del gravarne erroneamente ritenuto generica la causale a fondamento dell’assunzione in violazione dell’obbligo di specificazione delle esigenze imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2;

7. il motivo è fondato per avere questa Corte ripetutamente affermato (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che: “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”;

8. tale principio non si pone in senso contrasto con Corte cost. n. 214/09 laddove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11, afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

9. questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-42012 n. 6216, Cass. 30- 5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868);

10. Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v. Cass. 15-12-2011 n. 27052, Cass. 16-122012 n. 27217);

11. con la definizione di un criterio elastico che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità della apposizione del termine è sufficiente l’accertamento della congruità del rapporto tra le assenze del personale stabile e il numero dei contratti a termine conclusi per tale esigenza, in un determinato periodo, non essendo, peraltro, affatto necessario un carattere di temporaneità ex se dell’esigenza stessa e neppure un carattere di straordinarietà ovvero un superamento di un (non meglio identificato) tasso fisiologico di assenteismo (v. fra le altre Cass. 14-2-2013 n. 6979);

12. nel caso in esame non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti;

13. in particolare, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma riferite alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato finendo per il considerare generica una clausola in cui venivano indicate le mansioni cui era destinato il lavoratore assunto a termine l’ufficio di applicazione ed il fatto che andava a sostituire lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto (“esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso il (OMISSIS), assente, con diritto alla conservazione del posto, nel periodo dal 16.1.2004 al 13.3.2004”);

14. all’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori doglianze, segue la cassazione della impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che deciderà in conformità ai sopra enunciati principi, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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