Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6602 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6212-2019 r.g. proposto da:

B.S.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Liana Nesta, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Napoli, Via Pietro Colletta n. 12;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Avellino;

– intimata –

avverso i provvedimento del Giudice di Pace di Avellino, depositato

in data 19.1.7019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Avellino ha rigettato l’opposizione presentata da B.S.F., cittadino dello (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Perugia in data 19.1.2019.

Il Giudice di pace ha osservato che l’eccezione di illegittimità del

provvedimento di espulsione per la sottoscrizione dello stesso da parte del vice prefetto Dott.ssa F.F. era infondata, in quanto era stata prodotta in giudizio la delega del Prefetto di Avellino alla predetta funzionaria; che anche il denunciato difetto di motivazione era infondato in quanto il provvedimento era stato legittimamente adottato ed era sorretto da adeguata motivazione.

2. Il provvedimento, pubblicato il 19.1.2019, è stato impugnato da B.S.F. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, per l’omessa valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare dello straniero con l’interesse statale alla espulsione di quest’ultimo, nonchè omessa motivazione in ordine ad un profilo decisivo della controversia.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3. Con il terzo mezzo il ricorrente articola vizio di omessa valutazione dell’esercizio del suo diritto di difesa in sede penale.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Già il primo motivo non è accoglibile.

Non è predicabile nel caso di specie l’invocata violazione dell’art. 13, comma, 2-bis, T.U. Imm., in relazione alla valutazione comparativa prevista dalla norma in esame in favore dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, atteso che tale valutazione è prevista espressamente solo in relazione ai provvedimenti di espulsione adottati ai sensi del predetto art. 13, comma 2, lett. a e b, mentre nella fattispecie concreta oggi sub iudice il provvedimento di espulsione era stato adottato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c e cioè in relazione alla ritenuta pericolosità sociale dello straniero, come prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1,4 e 16.

4.2 Il secondo e terzo motivo sono invece inammissibili in quanto involgono questioni che esulano completamente dal thema decidendum devoluto al giudice dall’opposizione al provvedimento di espulsione.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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