Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6601 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. un., 23/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 23/03/2011), n.6601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Consiglio Nazionale Forense, elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Marzio 3, presso lo studio dell’avv. Izzo Raffaele, che

lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv.

Fabio Merusi;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via S.

Maria Mediatrice 1, presso lo studio dell’avv. Bucci Federico, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

spa Equitalia Gerit;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/3/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. RUSSO Libertino Alberto, il quale

ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con atto di citazione davanti al giudice di pace di Roma, l’avvocato C.G. ha convenuto in giudizio il Consiglio Nazionale Forense (d’ora in avanti CNF) per sentir dichiarare non dovuto il pagamento del tributo annuale richiestogli per il tramite della spa Equitalia Gerit; che il CNF ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., con la quale ha innanzitutto ricordato che il pagamento in questione era stato deliberato in base al potere riconosciuto dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 14, secondo il quale i Consigli Nazionali possono determinare la misura del contributo che gli iscritti ai rispettivi albi debbono corrispondere annualmente a titolo di concorso nelle spese di funzionamento;

che partendo da tale presupposto, il CNF ha quindi richiesto alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo o, in subordine, di quello tributario sulla controversia promossa dall’avvocato C.;

che quest’ultimo ha depositato controricorso con il quale ha insistito per la giurisdizione dell’adito giudice ordinario, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’attore aveva, nella sostanza, rivolto le sue censure avverso il provvedimento generale adottato dal CNF nell’esercizio del suo potere di autorganizzazione;

che entrambe le parti “hanno depositato memoria ed il PG d’udienza ha rettificato le precedenti conclusioni, chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice tributario, rileva innanzitutto il Collegio che la L. n. 448 del 2001 ha devoluto alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualunque controversia in materia d’imposte e tasse non relativa alla fase della esecuzione in senso stretto;

che quella così istituita è una giurisdizione di tipo generale, nel senso che non dipende dal tipo di atto impugnato nè dalla natura delle difese svolte dalle parti, ma unicamente dalla inerenza della causa alla materia tributaria; che una volta accertata quest’ultima, dev’essere di conseguenza dichiarata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, attenendo al merito ogni questione concernente la proponibilità concreta della domanda o l’estensione dei poteri del giudice nella ipotesi di contestazioni relative alla legittimità, di atti generali a monte (che le Commissioni possono, in ogni caso, disapplicare); che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che come ammesso dallo stesso ricorrente e già stabilito da queste Sezioni Unite con ordinanza n 1782/2011, il credito, sventato dal CNF e contestato dal C. ha indubbia natura tributaria, trattandosi di prestazione imposta mediante atto autoritativo e destinata alla copertura delle spese di funzionamento di un soggetto pubblico indipendentemente dalla fruizione dei relativi servizi; che va pertanto riconosciuta natura tributaria alla controversia promossa dal C. per sentir escludere ogni suo obbligo di pagare il predetto contributo, essendo in proposito irrilevanti le ragioni al riguardo addotte dall’ interessato; che dev’essere, quindi, conclusivamente affermata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, con rimessione delle parti davanti a quella Provinciale territorialmente competente;

che, avuto riguardo alla novità della questione al momento della proposizione della lite, stimasi congruo compensare fra le parti le spese del presente giudizio e di quello davanti al giudice di pace.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rimette le parti davanti alla Commissione Provinciale, competente per territorio e compensa fra di loro le spese del presente giudizio e di quello davanti al giudice di pace.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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