Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6601 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14173-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO

LIPANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4647/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’attuale intimata, per quanto in questa sede rileva, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Poste Italiane s.p.a. con contratto di lavoro a termine – 11 ottobre 2007 e il 29 febbraio 2008 – stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere organizzativo, rappresentate dalla necessità di far fronte alla temporanea carenza di personale di sportelleria, ha agito per la declaratoria di nullità del termine di durata, in assenza di specifica motivazione, di un’oggettiva esigenza temporanea e di un adeguato documento di valutazione dei rischi;

2. la decisione di primo grado, di rigetto della domanda, è stata riformata dalla Corte d’appello che ha ritenuto generica la causale apposta al contratto e tale da non consentire di individuare il nesso causale tra assunzioni del lavoratore e concrete esigenze della società, così non consentendo al lavoratore di verificare l’effettività delle ragioni giustificatrici e al giudice il controllo giudiziale in ordine alla sussistenza delle effettive esigenze della società;

3. la corte territoriale ha condannato, inoltre, la società, al pagamento, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 di 3,5 mensilità, tenuto conto delle rilevanti dimensioni aziendali, dell’elevato numero di dipendenti occupati, della durata limitata dell’assunzione a termine e del duplice contratto stipulato tra le parti (un primo contratto, nel periodo 26.7.2007-22.9.2007 e il secondo quello per cui è causa);

4. il ricorso di Poste Italiane s.p.a. è affidato a tre motivi (come suffragato dalla progressiva numerazione in calce alle pagine del ricorso);

5. l’intimata ha resistito con controricorso;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. il ricorso è in parte illustrato mediante l’assemblaggio di una serie di atti processuali, con tecnica espositiva sanzionata dall’inammissibilità da costante indirizzo di questa Corte (v., ex Cass., S.U., n. 5698 del 2012, Cass., S.U., n. 19255 del 2010; Cass., S.U. n. 16628 del 2009; Cass. n. 15180 del 2010), pur tuttavia nel ricorso all’esame i momenti di sintesi delle censure svolte non precludono la delibazione dei motivi di doglianza;

8. le censure che investono specificità ed effettività della causale apposta al contratto a termine sono infondate;

9. come precisato da questa Corte, con orientamento consolidato (v., fra le prime, Cass. nn. 2279 e 10033 del 2010 e numerose successive conformi; più di recente Cass. nn. 17155 e 22544 del 2015; Cass., sez. sesta – L. n. 17746/2016; Cass. 9052/2016) l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;

10. la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. nn. 2279, 10033,16303 del 2010 e numerose successive conformi) ritiene possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative;

11. correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’indicazione della causale giustificativa del contratto in esame non enunciava analiticamente le “ragioni di carattere organizzativo” sottese alla assunzione a termine, indicando in concreto il nesso causale tra assunzione del lavoratore e concrete esigenze della società, il collegamento causale tra la temporanea prestazione di lavoro e la temporanea carenza di personale di sportelleria, l’incidenza della predetta carenza nella struttura alla quale era destinata la lavoratrice;

12. il secondo motivo è infondato per avere la Corte territoriale correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 21.5.08 n. 12985 e numerose altre successive tra cui, da ultimo, Cass. 22124/2016 Cass. ord., n. 24201 del 2015), secondo cui in caso di insussistenza delle ragioni giustificatrici del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato da Corte cost. n. 210/92 e n. 283/05, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola;

13. l’ultimo mezzo d’impugnazione, che investe la decorrenza degli accessori, merita accoglimento;

14. l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, deve essere annoverata fra i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., comma 3, giacchè tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18 Cass. 23 gennaio 2003 n. 1000; Cass. 6 settembre 2006 n. 19159; per l’indennità L. n. 604 del 1966, ex art. 8 Cass. 21 febbraio 1985 n. 1579; per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., Cass. 8 aprile 2002 n. 5024);

15. l’indennità rappresenta comunque il ristoro (sia pure forfetizzato e omnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto e dalla natura di liquidazione forfettaria e omnicomprensiva del danno relativo al detto periodo consegue che gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che ha statuito la conversione del contratto che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa;

16. in tali termini deve accogliersi il terzo motivo del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata in parte qua e la decisione nel merito, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, con determinazione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria, sull’indennità, dalla data della sentenza di appello che ha convertito il rapporto;

17. le spese del presente giudizio, stante il limitato accoglimento del ricorso, sono compensate tra le parti nella misura di 1/5 e, per i restanti 4/5, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della società ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;

18. si conferma la statuizione in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio di cui alla impugnata sentenza.

PQM

La Corte accoglie l’ultimo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli accessori sulla indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, dalla data della sentenza di appello che ha convertito il rapporto; compensa tra le parti le spese, nella misura di 1/5 e, condanna la società al pagamento dei restanti 4/5 delle spese, complessivamente liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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