Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6601 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 5665-2019 proposto da:

J.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Pasquale Perticaro, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Perugia, Via Campo di Marte n. 4;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Perugia;

– intimata –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Perugia, depositato

in data 22 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato l’opposizione presentata da J.S., cittadina (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Perugia in data 28.5.2018.

Il giudice di pace ha ritenuto: che l’odierna ricorrente non avesse titolo legittimante il suo soggiorno in Italia, posto che la stessa era sprovvista del permesso di soggiorno dal 2012, data del suo ingresso nel territorio nazionale in violazione dell’art. 4, T.U. Imm.; che anche il contenzioso, attivato dalla ricorrente nei confronti del diniego della richiesta del permesso di soggiorno, si era concluso con provvedimento del Tribunale di Perugia datato 10.7.2018; che l’ulteriore circostanza della contrazione da parte della cittadina straniera di matrimonio con cittadino italiano non era rilevante, stante la fittizietà di tale rapporto coniugale.

2. Il provvedimento, pubblicato il 22 gennaio 2019, è stato impugnato da J.S. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge ed omesso esame di un fatto decisivo. Si evidenzia che la dichiarazione di inammissibilità giudiziale cui si riferiva il giudice di pace, in relazione al contenzioso diretto ad accertare la validità del matrimonio contratto dalla ricorrente, riguardava solo il sub procedimento cautelare n. 33889/2018, intervenuto in corso di causa, e non già il giudizio di merito che ancora era pendente.

2. Con il secondo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione di norme, in relazione all’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione da parte del giudice di pace del giudizio in attesa dell’esito del giudizio civile diretto ad accertare la validità del matrimonio contratto dalla ricorrente, che costituiva il precedente logico necessario per accertare la legittimità del provvedimento espulsivo e, dunque, anche del conseguente giudizio oppositivo azionato innanzi al giudice di pace.

3. Con il terzo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento alla mancanza di autenticità della copia del decreto prefettizio di espulsione notificato alla ricorrente.

4. Il quarto motivo articola vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. c e dell’art. 13 del T.U. Imm. e dell’art. 8, comma 2, CEDU, e comunque vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Si evidenzia che il matrimonio contratto dalla ricorrente con il cittadino italiano S.L. non si era mai sciolto e che i coniugi convivevano attualmente nella casa coniugale sita in (OMISSIS), e che pertanto per la ricorrente ricorreva la condizione ostativa alla espulsione rappresentata da quanto espressamente disposto in tal senso dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c, essendo la ricorrente attualmente coniuge di un cittadino italiano. Osserva la ricorrente che aveva sempre svolto regolare attività lavorativa di collaboratrice domestica presso la famiglia F. e che pertanto non aveva necessità di contrarre un matrimonio di comodo, per procurarsi un valido titolo di soggiorno che avrebbe potuto essere rilasciato anche in ragione del regolare rapporto di lavoro ora descritto. Si deduce, infine, che l’autorità amministrativa – alla quale la ricorrente aveva richiesto il permesso di soggiorno per ragioni familiari – aveva risposto, dopo quattro anni di attesa, solo con la generica e non circostanziata affermazione che il matrimonio con il cittadino italiano era fittizio, senza alcuna ulteriore spiegazione.

5. Con il quinto mezzo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 5 e 9 e dell’art. 10 della direttiva 2004/38/CE, nonchè la violazione dell’art. 7, lett. b, del D.Lgs. e, comunque, omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata considerazione del lavoro regolarmente svolto dalla ricorrente in Italia, al fine di valutare l’alternativo titolo di soggiorno fondato su quest’ultima circostanza.

6. Con il sesto motivo la ricorrente articola vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7,8 e 10 bis e degli artt. 13 e 19 T.U. Imm. e comunque omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento alla mancata tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento volto a rilasciare il permesso di soggiorno.

7. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

7.1 Occorre esaminare, per ragioni di ordine logico, il quarto motivo di censura, il cui accoglimento assorbe, peraltro, l’esame anche del primo, secondo e quinto motivo.

In realtà, non è dato comprendere dalla motivazione impugnata (se non con un generico riferimento ad un presunto accertamento sulla fittizietà del matrimonio) in quale modo l’amministrazione avesse eseguito tale accertamento e, dunque, avesse ritenuta superata, perchè non fondata, la condizione ostativa rappresentata dall’art. 19, comma 2, lett. c, T.U. imm. e cioè il rapporto di coniugio intrattenuto dalla ricorrente con cittadino italiano.

Tale questione era stata specificatamente allegata nei motivi di ricorso nel giudizio oppositivo coltivato innanzi al giudice del merito, senza che quest’ultimo si facesse carico, dal punto di vista argomentativo, di spiegare in qual modo avesse accertato la natura simulata del contratto matrimoniale.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato in relazione alla censura sopra indicata.

7.2 Inammissibili, invece, sono il terzo motivo, perchè la questione della notifica della copia non autentica del decreto prefettizio rappresenta deduzione difensiva nuova sollevata solo in questo giudizio di cassazione, e il sesto motivo perchè la denunciata illegittimità avrebbe dovuto al più essere sollevata nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta carta di soggiorno.

Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo, secondo e quinto motivo; dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Perugia, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA