Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6600 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. un., 23/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 23/03/2011), n.6600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.P., B.M., D.G., B.

G. – nella qualità di erede di I.M., C.

G.M., D.G.S. – nella qualità di erede di

I.F., L.R., M.I., C.

A. – nella qualità di erede di C.C., Q.

S., D.M.N., N.D., V.S.,

C.G., Z.S., M.B., R.

A., D.A.L., G.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio degli avvocati

PASCAZI PAOLO, ANGELO CASILE, ARENA GREGORIO, che li rappresentano e

difendono, per deleghe a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1581/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2009; udito l’avvocato Paolo PASCAZI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata, in data 7 dicembre 2010, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. N.D. e altri domandano la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 marzo 2009, che – in relazione alla domanda proposta dagli odierni ricorrenti, quali dipendenti o ex dipendenti dell’ENEA, per la declaratoria del loro diritto, quali assicurati e beneficiari della polizza collettiva “52900” stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il relativo trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza – confermando la decisione di primo grado ha ritenuto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per i dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 e ha respinto la domanda per gli altri.

2. Il ricorso si articola in cinque motivi. Con il primo motivo si sostiene la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutti i dipendenti, in ragione della natura extracontrattuale dell’azione proposta in giudizio e della permanenza della condotta illecita dell’ente convenuto, protrattasi oltre la data del 30 giugno 1998, restando irrilevante – a dire dei ricorrenti – la circostanza, valorizzata dalla Corte di merito, che il servizio sia cessato anteriormente a tale data. Con i restanti motivi, riguardanti il merito della decisione impugnata, si denuncia violazione delL’art. 4 R.D.L. n. 5 del 1942, in relazione agli art. 1325 e 1411 c.c.;

violazione dell’art. 1362 c.c.; violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.; vizio di motivazione nell’interpretazione di clausole contrattuali. L’ENEA resiste con controricorso.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato alla stregua dei principi già enunciati dalle Sezioni unite in analoghe controversie (cfr. Cass., sez. un., n. 21553 del 2009; 21554 del 2009, e altre conformi). In particolare: a) la domanda trae fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con L’INA e i giudici di merito hanno ritenuto che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trova la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, non configurandosi, perciò, una funzione direttamente previdenziale degli importi garantiti dalla polizza e dovendosi escludere altresì, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti sia riconducibile a un diverso rapporto giuridico, comportante un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia avente ad oggetto emolumenti corrisposti direttamente dall’ENEA; b) la domanda è stata esattamente qualificata e valutata e va quindi escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella erronea identificazione del petitum; c) non può rilevare, d’altronde, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 205 del 2000, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., n. 5468 del 2009; n. 15849 del 2009); d) per gli aspetti risarcitori non si profila alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati adeguatamente prospettati, peraltro, successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame; e) la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa è funzionale all’interesse proprio dell’ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, sì che non può configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati dai ricorrenti, finirebbero per configurarsi come un’indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto; e, una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto; f) quanto all’interpretazione della convenzione, le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo delle clausole contrattuali, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata: ma una prospettazione siffatta, oltre a riferirsi a clausole riportate solo in maniera parziale e all’interno di diverse argomentazioni, è comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, in materia di interpretazione del contratto di diritto privato, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal ricorrente; mentre la doglianza relativa alla mancata acquisizione di taluni documenti (certificati individuali, ecc), oltre che a riferirsi a documenti che le parti avrebbero potuto certamente acquisire e produrre in giudizio, manca di decisività atteso che la sentenza impugnata, nell’escludere un rapporto negoziale diretto fra i dipendenti e l’INA, ha attribuito valore determinante alla esplicita previsione della convenzione in ordine alla esclusiva legittimazione dell’ENEA nella liquidazione delle prestazioni; la prospettazione, poi, di una diversa ricostruzione storica della convenzione assicurativa, con riferimento ad una eventuale finalità di risparmio in favore dei dipendenti, non potrebbe comportare un diretto esame del diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal giudice di merito con riguardo alla natura e alla funzione del negozio, nè la mancata considerazione di un tale intento specifico di risparmio, che avrebbe determinato l’ente datore di lavoro alla stipulazione della convenzione INA, potrebbe risolversi nei vizi esegetici qui denunciati, atteso che la comune volontà delle parti deve essere desunta in funzione di ciò che nelle clausole del contratto esaminato appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto, sì da risolversi ogni eventuale dubbio nell’unità di intento che si può desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formato il consenso.

4. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere rigettato per manifesta infondatezza”;

ritenuto che il Collegio condivide e fa proprie tali considerazioni, osservando, altresì, che le note illustrative, depositate dai ricorrenti nell’imminenza dell’odierna adunanza, ripetono argomentazioni – già dedotte in ricorso – che hanno trovato puntuali risposte nelle pronunce di questa Corte, mediante l’affermazione dei principi richiamati e ribaditi nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, dovendosi anche – per i dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 – dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione al T.A.R. competente per territorio per gli effetti della translatio judicii;

ritenuto, infine, che i ricorrenti devono essere condannati di pagamento delle spese del giudizio, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e, in relazione ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, complessivamente, in Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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