Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6600 del 16/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/03/2018, (ud. 06/12/2017, dep.16/03/2018),  n. 6600

Fatto

Con sentenza n. 2019/2012 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale dichiarava la sussistenza, tra B.M.D.C. e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli (d’ora in avanti LUISS), del rapporto di lavoro subordinato dedotto nella domanda azionata dalla prima in relazione al periodo 1982/1989, nel corso del quale la dott.ssa B. aveva lavorato con funzione di docente di lingua spagnola presso la facoltà di Economia e Commercio ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, artt. 29 e 28 (ovvero come professore a contratto prima e lettore di madre lingua straniera dopo), condannando la LUISS al risarcimento del danno conseguente alla prescrizione dei contributi previdenziali di legge.

A fondamento della decisione la Corte, sostenuta la validità del ricorso introduttivo, e considerato che il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto non avesse valore determinante ai fini della subordinazione, osservava che, pur essendo decaduta la ricorrente dalle prove testimoniali tardivamente articolate, tuttavia dai contratti sottoscritti, nei quali era formalizzato l’obbligo di realizzare l’insegnamento “nei tempi e nelle forme” stabilite dalla facoltà, emergesse con chiarezza la prova della natura subordinata della collaborazione lavorativa della ricorrente considerato il suo inserimento nell’organizzazione universitaria ed in particolare lo svolgimento dell’insegnamento secondo le direttive del titolare di cattedra, con necessità e priorità che prescindevano dalla volontà del lettore; nè la conclusione presa era contraddetta dagli altri elementi emergenti dal contratto, o dalla persistenza di altro rapporto di lavoro nello stesso periodo.

La Corte respingeva tuttavia la domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 perchè difettava la prova scritta del rapporto di lavoro subordinato; accoglieva invece la domanda subordinata concernente il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., comma 2, atteso che il relativo diritto sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale, con la conseguenza che da questo momento soltanto decorreva la prescrizione decennale.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LUISS con sei motivi di censura, illustrati da memoria, ai quali ha resistito B.M.d.C. con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su sei motivi, ai quali ha replicato la LUISS con controricorso. L’Inps ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094,2104 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto la Corte di Appello avrebbe violato i canoni dettati dalla legge per la qualificazione del rapporto inter partes riconoscendo la natura subordinata del rapporto, pur in assenza di prova circa l’essenziale requisito della eterodeterminazione, violando altresì il principio dell’onere della prova, nonchè, il dovere di interpretare i contratti ai sensi dell’art. 1363 c.c. che impone di procedere al coordinamento delle varie clausole attraverso l’interpretazione complessiva del negozio.

Il motivo è anzitutto inammissibile perchè le censure in esso comprese (ovvero che la dott.ssa B. non abbia fornito prova della eterodeterminazione della prestazione, nè dello scostamento dal programma negoziale pattuito tra le parti) sono in realtà volte a sindacare la mera valutazione delle prove riservata al giudice del merito e non sono deducibili come autonomo vizio della decisione in questa sede di legittimità. In ogni caso il motivo è infondato perchè la Corte territoriale non ha violato alcuna delle norme di legge sopraindicate; nè in materia di qualificazione della subordinazione, nè in materia di onere della prova, nè in materia di interpretazione del contratto.

2.- Col secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 30 del 1957, art. 60 quale statuisce l’incompatibilità tra il pubblico impiego e il lavoro privato al tempo vigente, posto che dal 1980 al 1986 tra la dottoressa B. e l’Università di Roma La Sapienza era intercorso un ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, così come accertato dal Pretore del lavoro di Roma con sentenza numero 736 del 2 dicembre 1987. Pertanto la qualifica di impiegato pubblico rivestita dalla B. per l’intervenuto riconoscimento del rapporto di lavoro con l’università statale la Sapienza era incompatibile con qualsiasi professione o impiego di natura privata con la LUISS.

2.1 Il motivo è infondato perchè secondo il consolidato orientamento di legittimità la trasgressione, da parte del pubblico dipendente, del divieto di svolgere un’ulteriore attività retribuita alle dipendenze di privati può comportare soltanto sanzioni disciplinari, ma non implica l’invalidità del contratto di lavoro privato stipulato in violazione del divieto e non esclude quindi che tale contratto produca i suoi normali effetti anche sul piano previdenziale e assistenziale (sentenza n. 5412 del 06/06/1990, n. 2171 del 25/02/2000, n. 967 del 19/01/2006, n. 18608 del 21/08/2009).

Nemmeno può rilevare che la dott.ssa B. avesse a suo tempo dichiarato alla LUISS di non essere dipendente di enti pubblici, atteso che il rapporto di lavoro con l’Università la Sapienza e con la stessa LUISS è stato riqualificato come rapporto di lavoro subordinato solo successivamente ed in sede giurisdizionale.

3.- Col terzo motivo viene dedotta l’omessa pronuncia e motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la sentenza del tutto omesso di pronunciarsi e di motivare in ordine alla eccepita formazione del giudicato interno, in ragione della sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 2007 che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, avendo la B. dedotto in giudizio il rapporto di lavoro di lettorato di madrelingua straniera, espressamente qualificato come di diritto privato dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, comma 1. Pertanto qualsiasi domanda che sconfinasse dal riconoscimento di un rapporto ex art. 28 cit. doveva ritenersi inammissibile; conseguentemente la domanda non poteva che essere circoscritta all’esistenza di un rapporto di lavoro di esperto linguistico, unica ipotesi di rapporto di lavoro subordinato di natura non pubblicistica previsto dalla legge in ambito universitario, con diritto in tal caso solo ed unicamente al conseguente trattamento economico.

Il motivo è infondato atteso che la dott.ssa B., dopo aver premesso nella domanda di aver stipulato rapporti con la LUISS come professore a contratto e come lettrice di madrelingua straniera, chiedeva che venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro con diritto al versamento dei contributi ed alla relativa rendita rapportata alla contribuzione omessa o in via subordinata al risarcimento dei danni. Non si vede, pertanto, come la sentenza delle Sezioni Unite che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della natura privatistica del rapporto, possa impedire che venga accertata la fondatezza dell’effettiva domanda svolta in giudizio dalla ricorrente.

4.- Col quarto motivo viene dedotta la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la Corte non aveva fornito motivazione alcuna rispetto al ritenuto comprovato vincolo di subordinazione con riferimento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; nè aveva valutato in alcun modo l’eccezione riferita alla necessità del superamento di un concorso pubblico per l’inquadramento alle dipendenze dell’Università.

Il motivo è inammissibile in quanto non individua i fatti decisivi rilevanti ai fini del vizio di motivazione denunciato; ed è privo di fondamento in quanto la motivazione della sentenza impugnata appare congrua e scevra da vizi logici. Inoltre le censure svolte nel motivo non specificano dove l’eccezione relativa al concorso pubblico fosse stata sollevata in primo grado e poi reiterata in appello. In ogni caso non si tratta di un difetto di motivazione rispetto a fatti principali o secondari controversi tra le parti.

5.- Col quinto motivo viene dedotta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio relativamente alla nullità del ricorso di primo grado ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto la Corte non aveva indicato gli elementi che ha ritenuto sufficienti per il rigetto dell’eccezione di nullità.

Il motivo è si rivela infondato posto che la sentenza contiene un chiaro accertamento in ordine alla ricorrenza dei requisiti di validità dell’atto introduttivo ex art. 414 c.p.c. che risulta altresì corroborato dalla motivazione della pronuncia sulla fondatezza dei requisiti costituivi della domanda spiegata in giudizio.

6.- Con il sesto motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,2116 e 2697 c.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c., artt. 132, 276 e 277 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 relativamente alla condanna al risarcimento del danno, nonchè degli artt. 2962,2963 e 2935 c.c. per il rigetto dell’eccezione di prescrizione; in quanto la Corte non aveva motivato la condanna generica al risarcimento del danno emessa pur in assenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza del danno, nè la corte aveva individuato il dies a quo dell’eccepita prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno.

Il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata al contrario ha affermato che dal mancato versamento dei contributi sorge il diritto al risarcimento del danno nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza e della perdita della prestazione; momento da cui decorreva anche la prescrizione decennale che nella fattispecie, a giudizio della stessa Corte, non era ancora maturata.

Inoltre la condanna al risarcimento del danno è stata pronunciata in forma generica perchè la parte attrice aveva proceduto ad una riduzione dell’originario petitum sulla quale la convenuta nulla aveva opposto; quindi del tutto legittimamente è stata emessa la stessa pronuncia di condanna generica la quale presuppone la mera idoneità del fatto lesivo a procurare un danno, come indubbiamente può derivare anche dal mancato versamento dei contributi previdenziali.

7. Passando al ricorso incidentale, col primo motivo viene denunciato il vizio di motivazione in ordine al contenuto e alla data certa degli otto contratti scritti de quibus, l’omesso esame delle richieste istruttorie correlate al più completo accertamento dell’entità della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 avendo la Corte d’appello da una parte affermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato de quo in virtù dei contratti scritti prodotti e dall’altra affermato con palese contraddizione la mancanza della prova scritta richiesta dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13 che invece esisteva in quanto i contratti prodotti erano muniti anche del requisito della data certa a seguito della morte del sottoscrittore dei contratti per la LUISS, il presidente C.G.. Non avendo inoltre la stessa sentenza impugnata neanche preso in esame le deduzioni formulate dalla dottoressa B. in ordine ai contratti scritti in questione in replica all’appello incidentale della LUISS.

Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. Com’è noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 568 del 1989, salva la necessità della prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro, il lavoratore è ammesso a provare con ogni mezzo la durata del rapporto e l’ammontare della retribuzione. Permane dunque la necessità della prova documentale di data certa dello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata in un determinato arco temporale; prova che non è surrogata dalla prova scritta che attesti un rapporto di lavoro d’altra natura, come è avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 840 del 18/01/2005). E’ stato infatti osservato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 2600 del 03/02/2009) che “In tema di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, ai fini della costituzione della rendita prevista dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13 nel testo risultante della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 568 del 1989), la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui il documento, la cui data può essere provata con ogni mezzo, provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione, evitandosi in tal modo che la prova testimoniale “alternativa” di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell’ipotesi di cui alla citata L. n. 1338, art. 1, comma 5), senza alcun limite temporale, debba investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro”.

8.- Col secondo motivo di ricorso incidentale viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato esame della questione della inammissibilità dell’eccezione tardivamente sollevata in ordine al requisito della prova scritta. Violazione falsa interpretazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13 e dell’art. 2704 c.c., comma 1, nonchè pretermissione della ratio essenziale dello stesso art. 13 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Il motivo è infondato atteso che la questione relativa alla necessità della prova scritta del rapporto integra una mera difesa come tale rilevabile senza limiti anche d’ufficio. Il motivo è inoltre infondato perchè il giudice di merito non ha l’obbligo di pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate nel corso del giudizio ma solo su quelle che sono determinanti ai fini della decisione, risultando le altre rigettate anche implicitamente.

9.- Col terzo motivo di ricorso incidentale viene lamentata in subordine la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 e dei principi di diritto sanciti al riguardo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sia dalla successiva evoluzione normativa anche comunitaria al riguardo affermando il ricorso che in materia vige una presunzione relativa di subordinazione.

10.- Col quarto motivo di ricorso incidentale viene dedotta in subordine la mancanza o insufficienza della motivazione nonchè l’omesso esame di risultanze decisive che escludono l’asserita decadenza dalle richieste istruttorie.

11.- Col quinto motivo di ricorso incidentale viene sollevata la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 cpv. c.p.c., art. 437 cpv. c.p.c., doverosa valutazione della indispensabilità della prova ove mai potesse ritenersi non bastevole la pur esaustiva prova documentale fin dall’inizio acquisita.

12.- Col sesto motivo di ricorso incidentale viene dedotta la violazione falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., art. 437 c.p.c, comma 2, art. 112 c.p.c. per non aver dichiarato improponibile ed inammissibile l’eccezione di prescrizione che era stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

I motivi terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale sono inammissibili perchè non contengono censure alla pronuncia della Corte d’appello, bensì ripropongono mere argomentazioni e questioni svolte nelle fasi di merito; peraltro sollevate “soltanto per scrupolo di completezza nella difesa”, ma come tali non deducibili in questa sede intesa al controllo di legittimità della decisione impugnata.

13. In forza delle considerazioni svolte devono essere rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Considerato l’esito del giudizio le spese processuali possono essere compensate in relazione a tutte le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA