Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6600 del 14/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10273/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIALE MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2111/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, confermata l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con l’attuale parte intimata con decorrenza 2/11/1998 e in parziale riforma della sentenza di prime cure, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla predetta data, limitando il risarcimento del danno, derivante dalla declaratoria di illegittimità del termine, ad una somma pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.4.2000;

2. per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

3. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il contratto a termine, che rileva nel presente giudizio, si è protratto dal 2 novembre 1998 al 30 aprile 1999, è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e, in particolare, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza – di “esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

5. la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che lo stesso è stato stipulato, “per esigenze eccezionali…” – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998;

6. i motivi proposti dalla società concernono: violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del c.c.n.l. 26/11/94 e dell’accordo integrativo 25/9/97, nonchè degli accordi successivi 16/1/98, 27/4/98, 2/7/98, 24/5/99 e 18/1/01, in connessione con l’art. 1362 c.c. (primo motivo); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio perchè il giudice di merito non avrebbe esaminato la fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare, alla data ultima del 30/4/1998, il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25/9/97 ed avrebbe omesso di indicare quali siano stati gli accordi collettivi ovvero le fonti e/o i documenti dai quali aveva tratto il superiore convincimento nè avrebbe esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo del 1994, l’accordo sindacale del 25/9/97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine (secondo motivo);

7. le censure svolte con i primi due mezzi sono destituite di fondamento alla luce della giurisprudenza costante della Cassazione, espressa in numerosissime decisioni, nel senso che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. Cass. Sez. Un. 2 marzo 2006, n. 4588);

8. la giurisprudenza di legittimità ritiene corretta l’interpretazione dei giudici che, con riferimento al distinto accordo attuativo, sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo del 16/1/98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31/1/98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30/4/98), della situazione di fatto integrante le esigenze eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo;

9. per far fronte alle predette esigenze, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a termine e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale, dovendo escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo (v., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006, n. 18378 e successive conformi);

10. il primo profilo del terzo mezzo d’impugnazione, incentrato sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per avere la Corte territoriale condannato la società alla corresponsione di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, omettendo di considerare che nulla controparte aveva evidenziato in merito alla propria condizione lavorativa, è infondato per avere la Corte di merito indicato le ragioni della predetta determinazione dell’indennità, individuandole nel numero (uno) dei contratti, nella breve durata dell’assunzione a termine, nelle dimensioni della società datrice di lavoro, in applicazione corretta dei criteri di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, con valutazioni di merito insindacabili in questa sede;

11. va accolto il profilo di doglianza che investe la decorrenza degli accessori, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che l’indennità in esame deve essere annoverata tra i crediti di lavoro, ex art. 429 c.p.c., comma 3, per essere tale ampia accezione riferita a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (ad esempio, fra le altre, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18, v. Cass. n. 1000/2003, Cass. n. 19159/2003; per l’indennità della L. n. 604 del 1966, ex art. 8, v. già Cass. n. 1579/1985; per le somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., v. Cass. n. 5024/2002);

12. sull’indennità in esame quale il ristoro (seppure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto, si veda, in particolare, Cass. n. 3029/2014 (e successive conformi);

13. gli accessori sull’indennità in questione decorrono, pertanto, dal momento della disposta conversione, vale a dire dalla data della sentenza di appello che ha convertito il rapporto, e in tali termini deve, pertanto, accogliersi in parte qua il terzo motivo del ricorso, con decisione nel merito, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto;

14. le spese del presente giudizio, stante il limitato accoglimento del ricorso, sono compensate tra le parti nella misura di 1/5 e, per i restanti 4/5, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della società ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’avv. Roberto Rizzo per dichiarato anticipo fattone;

15. si conferma la statuizione in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio di cui alla impugnata sentenza.

PQM

La Corte accoglie in parte qua l’ultimo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli accessori sulla indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, dalla data della sentenza di appello che ha convertito il rapporto; compensa tra le parti le spese, nella misura di 1/5 e, condanna la società al pagamento dei restanti 4/5 delle spese, complessivamente liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%, con attribuzione all’avv. Roberto Rizzo per dichiarato anticipo fattone.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA