Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6600 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16652/2014 R.G. proposto da:

Cianciullo Marmi S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo Studio dell’Avv. Oreste

Cantillo, che con l’Avv. Guglielmo Cantillo, la rappresentano e

difendono, anche disgiuntamente, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 4319/4/2014, depositata il 7

maggio 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 settembre

2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, pronunciando sull’appello proposto da Cianciullo Marmi S.r.l., in parziale riforma della prima decisione che aveva respinto in toto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento che recuperava a tassazione costi ritenuti non dimostrati ai fini IRES IRAP IVA 2008, riduceva “l’accertato” nella misura del 50%.

2. che la Regionale, che non faceva derivare alcuna conseguenza dalla circostanza che la fonte d’innesco non fosse coerente con la ripresa in seguito effettuata dall’amministrazione, osservato che entrambe le parti non erano “riuscite a provare le rispettive posizioni”, riduceva della metà la ripresa a tassazione operata dall’ufficio.

3. che la contribuente ricorreva per tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver annullato l’avviso nonostante che la ripresa dell’amministrazione fosse estranea all’oggetto della verifica condotta dalla G.d.F., senza peraltro instaurare a riguardo un indispensabile preventivo contraddittorio, incorrendo pertanto nella violazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); il motivo è infondato, ben potendo l’ufficio fare rilievi diversi da quelli evidenziati in corso di verifica, non esistendo in proposito un obbligo di stretta corrispondenza, nè alcun obbligo di preventiva informazione, essendo stabilita soltanto la regola del contraddittorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7; regola che la contribuente non contesta essere stata, nella concreta fattispecie, rispettata (Cass. sez. trib. n. 33572 del 2018);

2. che con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente evidenziava che la Regionale aveva statuito nel senso che le parti non avevano dimostrato i rispettivi assunti; secondo la contribuente, quindi, la Regionale avrebbe dovuto annullare l’avviso, essendo onere dell’amministrazione la prova dell’azionata pretesa fiscale; che la CTR aveva in questo modo violato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, disposizione che prevede l’obbligo della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il motivo, nei termini in cui è stato posto, è infondato; la Regionale ha infatti chiaramente spiegato che nessuna delle due parti aveva interamente soddisfatto l’onere della prova, che in ragione di ciò doveva applicarsi il principio di diritto per cui le imposte accertate dovevano essere ridotte della metà, senza perciò incorrere nel denunciato vizio di forma della sentenza, cioè quello della mancanza di motivazione;

3. che con il terzo motivo, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente addebitava alla Regionale la violazione dell’art. 112 c.p.c., in generale la violazione della disciplina dell’appello tributario, per aver omesso di pronunciare sulle sue “contrastanti” argomentazioni, particolarmente laddove con l’atto d’appello era stata sottolineata la regolare tenuta della contabilità, evidenziato che i minori costi accertati dall’amministrazione facevano riferimento a medie statistiche che non si attagliano alla sua realtà economica, che nemmeno era vero che l’ammontare dei costi dichiarati avesse dato luogo ad una gestione antieconomica; il motivo è infondato perchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., si dà quando il giudice omette di pronunciare su di un capo di domanda oppure su di una eccezione, non quando non vengono presi in considerazione o disattese prove o argomenti in fatto o in diritto a sostegno dell’accoglimento domande o eccezioni; in effetti, è solo necessario che dal giudice sia resa la statuizione indispensabile alla soluzione della controversia, come nella specie avvenuto (Cass. sez. II n. 6368 del 2019);

4. che le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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