Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6600 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5591-2019 r.g. proposto da:

S.A., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Uljana Gazidede,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, Corso

Mazzini n. 83.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Perugia;

– intimata –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Perugia, depositato

in data 3.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Perugia ha rigettato l’opposizione presentata da S.A., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Perugia in data 9.3.2018.

Il giudice di pace ha osservato che l’odierno ricorrente non aveva fatto ingresso in Italia in modo regolare, non presentando il passaporto esibito indicazioni che confermassero un legittimo ingresso nel territorio nazionale; ha, inoltre, evidenziato che in realtà il cittadino albanese non poteva vantare neanche un legittimo titolo di soggiorno in Italia nè risultava avesse fatto richieste in tal senso; ha, infine, rilevato che il provvedimento espulsivo era stato notificato in originale all’odierno ricorrente e che, sebbene i cittadini albanesi, possano fare ingresso nell’area Shengen senza necessità di visto, il soggiorno degli stessi non si può protrarre per oltre novanta giorni.

2. Il provvedimento, pubblicato il 3.12.2018, è stato impugnato da S.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 445 del 2001, art. 18, per essere stato notificato il decreto di espulsione in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del regolamento del consiglio Europeo n. 539 del 15.3.2001 e comunque, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo. Si evidenzia che il cittadino albanese non aveva necessità del visto per fare ingresso nel territorio nazionale, di talchè lo stesso non aveva necessità di violare illegalmente le frontiere, essendo, peraltro, in possesso di regolare passaporto. Osserva ancora il ricorrente che l’assenza, nel passaporto esibito, dell’attestazione di ingresso non rappresentava circostanza rilevante ai fini del decidere, avendo il ricorrente esibito biglietti di ingresso e di uscita dal territorio nazionale nel termine di novanta giorni.

3. Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, ed omessa pronuncia su un motivo di ricorso proposto innanzi al giudice del merito. Si evidenzia che ricorrevano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla partenza volontaria, ai sensi dell’art. 13, comma 4, T.U. Imm., senza necessità dunque dell’accompagnamento coatto alla frontiera.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Già il primo motivo non merita positivo accertamento.

4.1.1 E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui – in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato – sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale, dell’atto, non sottoscritta dal Prefetto nè recante attestazione di conformità all’originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell’eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell’ufficio depositario, giace l’originale dell’atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 e 7 e della L. n. 15 del 1968, art. 14 e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell’atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell’organo amministrativo (Sez. 1, Sentenza n. 17960 del 06/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 28884 del 30/12/2005; Sez. 6, Ordinanza n. 17569 del 27/07/2010; Sez. 6, Ordinanza n. 13304 del 12/06/2014). Tuttavia, nel caso di specie vi è da parte del giudice del merito un accertamento in fatto che attesta la notificazione all’odierno ricorrente di una copia autentica all’originale, non potendosi altrimenti interpretare l’impropria formula utilizzata nella motivazione impugnata di notificazione degli “atti in originale” (dovendo naturalmente ritenersi che gli originali fossero, invece, conservati nell’Ufficio emittente il provvedimento).

Ne consegue che la censura risulta infondatamente formulata.

4.2 Ma anche il secondo motivo di censura è infondato.

Ed invero, si registra nella motivazione impugnata un accertamento in fatto sull’ingresso irregolare nel territorio nazionale per la mancata evidenza di indicazioni, in senso contrario, contenute nel passaporto esibito dal cittadino straniero, sicchè non è dubitabile che quest’ultimo abbia fatto ingresso nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera.

Tale accertamento non è stato efficacemente censurato da parte del ricorrente che, sul punto qui da ultimo in discussione, si è limitato ad evidenziare che non risulta rilevante l’assenza dei “timbri” di ingresso sul passaporto.

Nè è stata censurata e contestata la circostanza secondo cui il ricorrente non avesse avanzato richiesta di rilascio di idoneo titolo di soggiorno in Italia, così rendendo evidente la condizione di espellibilità prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, T.U. Imm..

Va, peraltro, aggiunto – a conferma della infondatezza della doglianza così prospettata – che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in materia di immigrazione dei cittadini appartenenti a Paesi in regime di esonero dal visto di ingresso, ex art. 1 reg. 539/2001/CE, trova applicazione il D.L. n. 89 del 2011, art. 1, n. 2, convertito nella L. n. 129 del 2011, che, nel completare il recepimento della direttiva 2004/38/CE, attuata con D.Lgs. n. 30 del 2007, ha soppresso l’espressione “nonchè del visto di ingresso quando richiesto”, contenuta all’art. 9, comma 5, lett. A) ed all’art. 10, comma 3, lett. A), con la conseguenza che lo straniero può accedere sul territorio nazionale con il passaporto, previa apposizione alla frontiera del timbro uniforme di Schengen ai sensi della L. n. 68 del 2007, ed ivi trattenersi per tre mesi (Cass.

Sez. 6, Ordinanza n. 8983 del 05/05/2016).

4.3 Il terzo motivo è anch’esso infondato.

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di espulsione dello straniero, gli effetti della Direttiva 117/2008/CE, nella applicazione che di essa ha inteso dare la sentenza del 28/4/2011 della Corte di Giustizia (ricorso El Dridi) devono essere individuati esclusivamente nella disapplicazione dell’intimazione adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis e nella conseguente inesistenza di un titolo giustificativo per la conseguente espulsione, mentre nessuna incidenza nella legittimità di tale provvedimento possono produrre le regole sull’esecuzione dell’espulsione, atteso che eventuali questioni attinenti all’esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell’accompagnamento e/o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al paramento alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del provvedimento espulsivo, desumibile esclusivamente dalle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 (Cass. sez. 6, ordinanza n. 10243 del 20/06/2012; v. anche n. 18481 del 2011, n. 7196 del 2012). E’ stato altresì precisato, sempre dalla giurisprudenza espressa da questa Corte, che la decisione relativa alla modalità di attuazione della misura coercitiva dell’espulsione non attiene all’esistenza e legittimità di quest’ultima misura amministrativa, ma alla sua esecuzione e, conseguentemente non può essere censurata in sede di opposizione all’espulsione (Cass. n. 4423/2014; cfr. anche Cass. n. 15185/2012).

Ciò posto, risulta evidente come nel caso in esame la parte ricorrente si dolga, con la censura proposta nel secondo motivo, solo della questione delle modalità di esecuzione dell’espulsione (accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica) – ritenuta necessaria per il ritenuto pericolo di fuga – questione che esula, invece, dalle condizioni legittimanti il provvedimento espulsivo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione sulle spese dei giudizio di legittimità è dovuta, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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