Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 660 del 18/01/2010

Cassazione civile sez. II, 18/01/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 18/01/2010), n.660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 281/2005 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO Mauro, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato MARZOLO Riccardo, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36077/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, contro la sentenza in data 22.9.04, pubblicata il 28.9.04, con la quale il Giudice di Pace di Cosenza, pur avendo accolto la sua opposizione avverso una cartella esattoriale, relativa al pagamento delle sanzioni di cui a due verbali di infrazioni stradali (per nullità di notificazione), ha tuttavia dichiarato integralmente compensate, per “giusti motivi” non meglio specificati, le spese del giudizio tra l’opponente e l’opposto Comune di Roma, che aveva resistito costituendosi a mezzo di un proprio funzionario. Al ricorso, che, nel primo motivo, deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e nel secondo violazione o falsa applicazione, sotto diverso profilo, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., ha resistito il Comune di Roma con controricorso.

Con i suddetti motivi, si lamenta, con richiamo a giurisprudenza di legittimità, a mera apparenza della motivazione, che nella surriportata formula non da conto delle ragioni, sia pure equitative, dell’adottato regolamento delle spese, che neppure possono evincersi dal contesto complessivo della decisione (1^ motivo), evidenziandosi come tale immotivata statuizione abbia finito con il vanificare l’esito positivo del giudizio, tenuto conto che le spese legali al riguardo affrontate dall’opponente superano di gran lunga l’importo delle sanzioni annullate, risolvendosi in concreto in una sostanziale lesione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. (2^ motivo).

Il ricorso è fondato e va accolto in base al primo motivo, assorbente rispetto al rimanente, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 20598/08) che risolvendo un contrasto giurisprudenziale di legittimità sulla tematica come sopra dedotta, hanno dato prevalenza a quell’indirizzo, già espresso nella pronunzia citata dal ricorrente (Cass. 4455/99) e successivamente sviluppato in altre più recenti (Cass. n. 6970/09), a termini del quale, in tema di applicazione dell’art. 92 c.p.c., nel testo previgente alla modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. a, (che ha introdotto al riguardo l’obbligo della esplicita motivazione), l’esercizio da parte del giudice di merito della facoltà discrezionale di compensazione, totale o integrale, delle spese del giudizio deve essere adeguatamente motivato o comunque risultare desumibile dal contesto complessivo della motivazione della decisione. Sulla scorta di tale principio, calato nella fatti specie, in cui nessuna concreta motivazione, al di là della generica formula di stile adottatata corredato la statuizione impugnatagli un contesto nel quale le ragioni dell’opponente hanno trovato integrale accoglimento nella decisione, nella quale neppure è dato intravedere alcuna implicita giustificazione della dichiarata compensazione, risulta evidente l’elusione da parte del giudice a quo dell’obbligo della motivazione.

La sentenza impugnata va conclusivamente cassata,nella parte censurata, con rinvio per nuova decisione in ordine al regolamento delle spese ad altro giudice dell’ufficio di provenienza, cui si demanda anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del presente giudiziosi Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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