Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 660 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 15/01/2021), n.660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18694-2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, via MONTESANTO n.

15, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO MONACO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

DI.MI.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, al viale delle

PROVINCIE n. 74, INT. 12, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

CARDILLO PICCOLINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO

DE MEO e GIOVANNA FORTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Di.Mi.Gi. prestò la sua opera quale geometra e consulente in una causa civile della famiglia D..

D.D. sporse denuncia contro ignoti, per non essere stato convocato alle operazioni peritali.

La denuncia veniva archiviata dal GIP presso il Tribunale di Latina ma il Di.Mi. convenne in giudizio D.D. per il risarcimento dei danni.

La controversia dinanzi al Tribunale di Latina, trattandosi di domanda risarcitoria di Euro cinquantamila, venne decisa con rigetto della domanda del Di.Mi. e della riconvenzionale del D. formulata per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e compensazione delle spese di lite.

In appello, su impugnazione proposta da D.D., la sentenza di primo grado è stata confermata, ma il Di.Mi. era dichiarato contumace.

Avverso la sentenza n. 418 del 18/01/2019 ricorre, con atto affidato a unico motivo, D.D..

Resiste con controricorso, Di.Mi.Gi..

La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso per cassazione verte sulla sola compensazione delle spese di lite.

A seguito dell’inidoneità della prima notifica il ricorso risulta essere stato tardivamente notificato, oltre l’anno dalla sentenza della Corte territoriale, in quanto, a fronte di una pubblicazione del provvedimento risalente al 18/01/2019 e nel computo del termine lungo d’impugnazione, di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di causa iniziata nel merito dopo il 04/07/2009, il ricorso per cassazione risulta notificato ritualmente al Di.Mi. soltanto il 29/06/2020 e, pertanto, a termine semestrale oramai scaduto.

Il Di.Mi. lo eccepisce espressamente nel controricorso e lo ribadisce nella memoria difensiva.

Sul punto è opportuno rilevare che la stessa difesa di parte ricorrente si era resa conto dell’erroneità della prima notifica, tentata, avendo richiesto la rimessione in termini al fine di procedere a rinnovazione della notifica, come risulta dal provvedimento del Coordinatore della Sezione VI-3 del 27/12/2019, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, richiamando in ogni caso l’orientamento costante di questa Corte (Sez. U n. 14594 del 15/07/2016 Rv. 640441 – 01).

La difesa del D. nulla ha dedotto, neppure in sede di memoria per l’adunanza camerale non partecipata, circa la non imputabilità della ragione che aveva dato causa alla notifica non andata a buon fine.

Il ricorso, inoltre è palesemente in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto: il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770 – 01). La prescrizione del requisito risponde non a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U n. 02602 del 20/02/2003 Rv. 560622 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Infine, ma non da meno, ove si ritengano superabili le suddette prospettazioni, il ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ragione del decidere della Corte territoriale, che ha, alla pag. 3 della motivazione, in ogni caso, compiutamente motivato sulla correttezza ed esaustività della scelta del Tribunale di compensazione delle spese processuali, ricorrendo ipotesi di reciproca soccombenza ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prima parte.

Il ricorso deve, pertanto, ricorrendone plurime e concorrenti ragioni, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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