Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 660 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 6533/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20.7.09, depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che sul ricorso proposto da M.G. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Considerato:

che: M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli dep. il 6.11.09 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 7000,00 in favore di ciascuno per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania; che il Ministero non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di quattordici sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con i primi quattro motivi di ricorso si censura la pronuncia si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale e la eccessiva riduzione della stessa pur in presenza della mancata presentazione dell’istanza di prelievo e del non rilevante valore della controversia.

I motivi appaiono manifestamente infondati.

La Corte d’appello ha liquidato infatti la somma di Euro settemila/00 sulla base di euro cinquecento per ogni anno di ritardo, ritenendo che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente e dalla mancata presentazione della istanza di prelievo che denotava uno scarso interesse della parte per il processo.

Tale motivazione e’ di per se’ corretta, essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDU ,ma tale liquidazione non puo’ scendere — come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti, divenendo altrimenti non piu’ conforme ai parametri Cedu.

I restanti motivi relativi alla liquidazione delle spese di giudizio restano assorbiti.

Il ricorso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Vista la memoria del ricorrente;

premesso:

che per un refuso di stampa nella relazione e’ riportato che “i motivi appaiono manifestamente infondati” laddove invece si evince dal testo della relazione stessa che in luogo di “infondati” deve leggersi “fondati”;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alle censure accolte;

che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle finanze al pagamento dell’equo indennizzo stabilito in Euro 8.400,00, sulla base di un ritardo di anni 14 e di una liquidazione di Euro 600,00 per anno di ritardo, con gli interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 8400,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate per il giudizio in Euro 1100,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge nonche’ al pagamento delle spese di merito che si liquidano in Euro 370,00 per onorari, 432,00 per diritti e 5,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte da distrarsi in favore dell’avv.to Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA