Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 66 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 27/09/2016, dep.04/01/2017),  n. 66

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23568-2013 proposto da:

E.A.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

SALVAGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENGINEERING.IT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO

GIANNI’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/04/2013 R.G.N. 1512/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato SALVAGO GABRIELE;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/3/13 – 12/4/2013 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione di E.A.E. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Aosta che gli aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 7.2.2011 dalla società Engineering.It. s.p.a. all’esito della procedura di riduzione del personale di cui alla L. n. 223 del 1991 avviata il 29.10.2010.

La Corte territoriale ha osservato che la procedura di riduzione del personale seguita dalla datrice di lavoro era risultata conforme al dettato di legge e che i criteri adottati non si erano rivelati arbitrari o predisposti in pregiudizio dell’appellante, per cui erano apparse inconsistenti le accuse sull’asserita natura ritorsiva del licenziamento che era da considerare, invece, legittimo.

Per la cassazione della sentenza ricorre E.A.E. con cinque motivi.

Resiste con controricorso la società Engineering.It. s.p.a. la quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., il ricorrente contesta la parte della motivazione in cui sono state respinte le censure mosse alla comunicazione d’avvio della procedura di riduzione del personale ed all’esistenza della crisi aziendale degli anni 2006 e 2007, determinante il ricorso allo strumento della CIGS, sostenendo che, contrariamente alle affermazioni della Corte territoriale, dal tenore di quanto rappresentato dalla stessa convenuta si evinceva che le perdite economiche erano state azzerate nel corso del 2008, al cui termine il conto economico denotava persino un valore positivo, e che negli anni immediatamente successivi l’andamento economico era risultato in costante miglioramento. Ne conseguirebbe, secondo tale assunto difensivo, che la Corte di merito avrebbe violato le summenzionate norme del codice di rito in base alle quali il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, restando, perciò, escluso ogni margine di discrezionalità in capo al giudice nella valutazione della fondatezza delle circostanze non contestate.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 24 e 4, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha trascurato le violazioni della procedura di licenziamento poste in essere dalla convenuta, la quale aveva fornito alle organizzazioni sindacali informazioni non veritiere, rappresentando la sussistenza di un pesantissimo passivo che, in realtà, nel 2008 non vi era più ed omettendo di descrivere l’evoluzione della situazione relativa agli anni 2009 e 2010, allorquando l’azienda era tornata ad essere attiva ed efficiente.

Ne conseguirebbe che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato le suddette disposizioni di legge nel ritenere completa la comunicazione fornita dall’azienda, mentre la stessa era carente e non idonea a porre la controparte sindacale nelle condizioni di acquisire un quadro esauriente della situazione aziendale al fine di assolvere adeguatamente alla funzione negoziale riconosciutale dall’art. 4 della stessa legge.

3. Per ragioni di connessione i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Tali motivi sono infondati in quanto, attraverso l’apparente prospettazione di vizi di violazione di legge, viene, in realtà, eseguita un’operazione non consentita di rivisitazione del merito istruttorio già vagliato adeguatamente dalla Corte territoriale con motivazione immune da rilievi di ordine logico-giuridico. Anzitutto, le suddette doglianze non riescono a scalfire la “ratio decidendi” rappresentata dal preciso rilievo della accertata mancanza di specificità dei motivi d’appello ed in particolare di quello riflettente le accuse di “notevoli maliziose lacune” mosse alla comunicazione di avvio della procedura, accuse che la Corte di merito ha giudicato, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, non essere supportate da alcun elemento concreto idoneo a riempirle di contenuto, in quanto non potevano soccorrere i comunicati stampa prodotti in primo grado che non attenevano alla posizione economica e finanziaria della società convenuta, ma a quella della capogruppo “Engineering Ingegneria Informatica” e, in ogni caso, si riferivano ad epoca successiva all’avvio della procedura, riguardando vicende del 2010 e del 2011. La stessa Corte ha poi spiegato che nemmeno risultava smentita la correttezza di quanto affermato dal primo giudice, sia in ordine all’esistenza della situazione aziendale di crisi degli anni 2006 e 2007, provata documentalmente, sia in merito alla necessità di un intervento di risanamento anche nel 2008, per quanto le perdite si fossero sensibilmente ridotte, sia con riguardo al successivo avvio della procedura di licenziamento collettivo incidente sui residui 108 lavoratori in servizio al termine del periodo di sospensione. Inoltre, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’appellante aveva finito per estendere le proprie doglianze alle scelte aziendali, quando, invece, i consolidati principi giurisprudenziali, dal medesimo richiamati, escludevano il sindacato giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali in tema di ridimensionamento del livello occupazionale in rapporto alle esigenze di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che, nella fattispecie, erano risultate adeguatamente provate. Infine, la Corte d’appello ha escluso che la datrice di lavoro avesse violato la procedura prevista dalla legge per i licenziamenti collettivi, avendo accertato che la stessa aveva effettuato tempestivamente tutte le comunicazioni previste dalla richiamata disciplina normativa ed essendosi dato corso alle procedure di verifica e di controllo sindacale, così come emerso dai prospetti allegati alle due procedure di mobilità del 3.10.2008 e del 28.10.2010.

4. Quindi, la Corte territoriale non si è discostata dal principio giurisprudenziale di legittimità (Cass. sez. lav. n. 19576 del 26.8.2013) in base al quale “in materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 luglio 1991, n. 223, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell’operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali – senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori – si intenda investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sull’effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell’attività; ne consegue che, una volta che la procedura si sia svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, condotte datoriali quali l’assunzione di nuovi lavoratori o la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, dopo il licenziamento, sono irrilevanti, risultando esse inidonee ad incidere sulla validità del licenziamento stesso.” (conf. a Cass. sez. lav. n. 84 del 7.1.2009 e n. 4653 del 26.2009).

In definitiva, la Corte territoriale ha mostrato sia di aver tenuto esattamente conto delle risultanze istruttorie, allorquando ha confermato lo stato di effettività della crisi aziendale che aveva dato corso alla procedura di c.i.g.s., sia di aver attentamente valutato la correttezza procedimentale dell’avvio della procedura di mobilità, per cui le censure odierne si risolvono in un vano tentativo di rivisitazione di tali accertamenti di fatto eseguiti in maniera adeguata ed esente da rilievi di natura logico – giuridica.

6. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, il ricorrente contesta la parte della motivazione in cui si afferma l’illogicità e la contraddittorietà della censura sollevata con l’atto d’appello laddove la difesa del ricorrente aveva sostenuto che la qualifica attribuita di service manager era erronea rispetto a quella spettante di “project manager”. Al riguardo il ricorrente rileva che il profilo professionale e la collocazione aziendale avrebbero dovuto corrispondere a quelle assegnategli dall’azienda che, nel caso di specie, erano di “capo progetto” e non di “service manager”; nel contempo, precisa che a causa dell’erroneo inquadramento la sua posizione, anzichè essere confrontata con quella degli altri “capo progetto” – la qual cosa gli avrebbe impedito il licenziamento in considerazione della sua maggiore anzianità e del carico di famiglia nei confronti dei concorrenti aventi pari qualifica – era stata inserita in un ambito in cui i licenziati presso la filiale di Roma, ove era stato addetto, erano solo due dipendenti con qualifica di “service manager”, per cui era divenuto inevitabile che venisse colpito dal provvedimento di recesso.

7. Col quarto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non ha ritenuto come accertata la circostanza emersa in modo univoco dalla prova orale dello svolgimento da parte sua di mansioni identiche a quelle espletate dai cosiddetti “service manager” del prepagato, nonchè di attività relativa al “prepagato” a decorrere dal 2003.

8. Col quinto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa interpretazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., il ricorrente lamenta la acritica adesione della Corte d’appello alle conclusioni cui era pervenuto il consulente d’ufficio in ordine alla tipologia delle mansioni svolte, nonostante le specifiche censure mosse alle argomentazioni del perito. In ultima analisi il ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione delle suddette norme che impongono l’obbligo della motivazione, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti.

9. Gli ultimi tre motivi del ricorso, tra loro intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Tali motivi sono infondati.

Invero, il terzo ed il quarto motivo, apparentemente denunziati come vizi di violazione di legge, nonchè la parte del quinto motivo con la quale è prospettata la violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, contengono, in realtà, censure che involgono in pieno il merito istruttorio, riflettente il contenuto delle mansioni ed il riflesso delle stesse sui criteri di comparazione adottati all’interno della procedura di mobilità. In effetti, attraverso i suddetti motivi il ricorrente opera una pura rivisitazione dei fatti in contrapposizione alla valutazione eseguita dalla Corte territoriale in maniera del tutto adeguata ed esente da rilievi di legittimità.

10. Al riguardo i giudici d’appello, dopo aver adeguatamente scrutinato il materiale istruttorio rappresentato da documenti, testimonianze ed esiti di una consulenza tecnica d’ufficio, sono pervenuti al convincimento congruamente motivato che il ricorrente aveva svolto mansioni di “Service Manager”, mentre il medesimo non aveva provato di aver eseguito quelle di “Service Manager Prepagato”, se non per un limitato periodo di tempo. Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato che a fronte dell’attribuzione solo nominalistica del “job title”di “Project Manager” – circostanza, questa, sulla quale le parti concordavano – vi era stato un impegno aziendale a riqualificare il ricorrente al fine di una possibile ricollocazione del nuovo profilo professionale presente nell’organizzazione della “Engineering” successivamente all’acquisizione di “Atos”, che aveva comportato la soppressione della figura di “service manager”, non corrispondente ad alcuna figura professionale nella nuova realtà aziendale. Orbene, era emersa dai documenti la partecipazione dell’ E. ai corsi di riqualificazione approntati durante il periodo della CIGS dalla società in conformità agli impegni assunti in sede sindacale, ma era risultato egualmente provato – come da prove d’esame allegate alla C.T.U. – il mancato superamento dell’esame di verifica effettuato al termine del corso, nel marzo del 2010, per mancato raggiungimento del punteggio minimo, per cui venivano a cadere le accuse sulla asserita natura ritorsiva del licenziamento.

11. E’, invece, inammissibile la parte dell’ultimo motivo incentrata sulla doglianza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d’ufficio, in quanto il ricorrente non tiene conto dei presupposti richiesti da tale norma di rito secondo la nuova versione “ratione temporis” applicabile. Invero, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi, nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione, da parte della Corte di merito, della consulenza tecnica d’ufficio, i cui esiti sono stati esaminati anche alla luce dei riscontri offerti dalle prove documentali e testimoniali, non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile, nei termini sopra riassunti, i motivi a sostegno del suo convincimento sulla infondatezza delle censure sollevate dall’appellante.

12. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate a suo carico, come da dispositivo, unitamente a quelle del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4100,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA