Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 66 del 03/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 66 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 29522-2006 proposto da:
VANGONI

BRUNO

VNGBRN42C06B354J,

PAGHI

LOREDANA

PGNLDNA9A70D948E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato
CORBO NICOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati
PATTA ROSANNA, BANDIERA FRANCO MAURIZIO;
– ricorrenti –

2012

1895

contro

EDILCOSTR DI PISCEDDA & FODDIS SDF in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo

Data pubblicazione: 03/01/2013

studio dell’avvocato CAPUZZI FILIPPO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FENZA
MASSIMO ANGELO;
– controricorrente nonchè contro

Intimati

avverso la sentenza n. 332/2005 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 26/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’AvvocatoCALDERONI

Vincenzo

con

delega

dell’Avvocato PATTA Rosanna difensore dei ricorrenti
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SPIGA MARIA ASSUNTA, ROSSI PAOLO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2.5.1997 Paghi Loredana e Vangoni Bruno convennero Rossi Camillo
davanti al Tribunale di Cagliari assumendo di essere proprietari di una unità
immobiliare in un condominio in Assemini, edificato dalla Edilcostruzioni di
Piscetta e Foddis, sdf, ed avente accesso principale dalla via Sacco e di un’area di

Esposero che, per accedere all’immobile ed alla loro area di parcheggio veniva da
loro utilizzato un cancello posto su via Salemi, parallela alla via Sacco e
lamentarono che il convenuto, nell’estate del 1996 aveva occupato la porzione di
cortile posta di fronte al cancello sulla via Salemi, recintandola e sostituendo
l’originaria chiusura con un congegno telecomandato, del quale solo lui aveva la
disponibilità.
Chiesero la reintegra nel possesso dell’area e della servitù di passaggio.
Il convenuto assunse di essere proprietario dal 1996 dell’area di parcheggio posta di
fronte al cancello sulla via Salemi e che in sua assenza tale area veniva
abusivamente utilizzata dai condomini per il transito e la sosta dei veicoli; eccepì
che la recinzione e la chiusura telecomandata erano state installate dalla impresa
costruttrice di cui chiese la chiamata in causa.
Con ordinanza 21.8.1997 fu disposta la reintegra nel solo transito pedonale.
Con sentenza 7.12.2002 venne disposta la reintegra nella servitù pedonale mediante
consegna delle chiavi del cancello ed apertura di un varco nella recinzione, con
condanna alle spese
Su impugnazione del Rossi la Corte di appello di Cagliari, con sentenza 332/2005,
dichiarò la nullità degli atti di primo grado e della sentenza , rimettendo al primo
giudice con compensazione integrale delle spese, sul presupposto che la domanda
per la tutela del possesso di un bene immobile diretta ad ottenere la rimozione o la

parcheggio sita nel cortile.

demolizione di un manufatto richiede necessariamente la presenza di tutti i
conproprietari in danno dei quali la eventuale pronuncia potrebbe avere effetto
sfavorevole.
Il litisconsorzio previsto dall’art. 102 cpc si verifica, oltre che nei casi espressamente
previsti, quando si deduca in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed

condomini o dei comproprietari del bene sulla cui integrità potrebbe incidere
negativamente la eventuale decisione di accoglimento.
La non integrità del contraddittorio emergeva dalla copia autentica dell’atto pubblico
dalla quale risultava inequivocabilmente che il bene oggetto della controversia era
stato acquistato in comune e per quote uguali dai coniugi Rossi e Spiga Maria
Assunta.
Ricorrono Vangoni e Paghi, con unico motivo, illustrato da memoria contro Paolo
Rossi e Maria Assunta Spiga, quali eredi di Camillo Rossi, deceduto nelle more
dell’impugnazione e la Edilcostruzioni di Piscedda e Foddis sdf, che resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia violazione degli artt. 102, 354 cpc , 111 comma 2 Cost perché, in linea
di principio, nei giudizi possessori non ricorre litisconsorzio necessario tra gli autori
dello spoglio o della molestia, soprattutto se per l’attuazione della tutela non è
richiesto l’abbattimento di opere in comproprietà con terzi non presenti in giudizio
ed in particolare quando la reintegrazione comporti, come nella fattispecie, la
rimozione di un cancello, eseguibile senza incidere sull’immobile ma con la
consegna delle chiavi.
La censura non merita accoglimento.

inscindibile e tale ipotesi ricorre quando sia convenuto in possessorio uno dei

Questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge
espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei
confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione
tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero
all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non

incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal
momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma
restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).
In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione
giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).
Sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel
corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi (Cass. 25.3.2005 n.
6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis).
Ciò premesso , vero è che questa Corte (Cass. n. 203/1988) ha escluso il litis
consorzio nei confronti di tutti i soggetti destinatari del provvedimento di reintegra
nel successivo giudizio petitorio, ma quando si tratti della demolizione di un’opera
appartenente a più comproprietari (Cass. 12.8.1995 n. 8835, Cass. 12.6.1975 n.
2348) ha ritenuto esistere un litisconsorzio necessario.
Più specificamente ha ritenuto sussistere tale ipotesi nel caso dell’abbattimento di
una recinzione con paletti in ferro e rete metallica (Cass.18.2.2010 n. 3933,
11.11.2005 n. 22833).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3200,
di cui 3000 per compensi, oltre accessori.

ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente

Roma 10 ottobre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA