Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6599 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. un., 23/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 23/03/2011), n.6599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.C., G.F., V.L., S.

G., quest’ultimo nella qualità di erede di S.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

degli avvocati PASCAZI PAOLO, ARENA GREGORIO, ANGELO CASILE, che li

rappresentano e difendono, per deleghe a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1305/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2009;

udito l’avvocato Paolo PASCAZI;

adita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata, in data 7 dicembre 2010, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. G.F., S.G. nella qualità di erede di S.S., 0.L. e V.C. ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 marzo 2009, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta dagli odierni ricorrenti ed altri ex dipendenti dell’ENEA per la declaratoria del loro diritto, quali assicurati e beneficiari della polizza collettiva “52900” stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il relativo trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza.

2. Con un primo motivo di ricorso si sostiene la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura extracontrattuale dell’azione proposta in giudizio e della permanenza della condotta illecita dell’ente convenuto, protrattasi oltre la data del 30 giugno 1998, restando irrilevante – a dire dei ricorrenti – la circostanza, valorizzata dalla Corte di merito, che il servizio sia cessato anteriormente a tale data. Con un secondo motivo si lamenta l’omessa pronuncia nei confronti dell’appellante V.L.. L’ENEA resiste con controricorso.

3. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato alla stregua dei principi già enunciati dalle Sezioni unite in analoghe controversie. In particolare: a) la domanda trae fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’INA e i giudici di merito hanno ritenuto che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trova la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, non configurandosi, perciò, una funzione direttamente previdenziale degli importi garantiti dalla polizza e dovendosi escludere altresì, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti sia riconducibile a un diverso rapporto giuridico, comportante un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia avente ad oggetto emolumenti corrisposti direttamente dall’ENEA; e, d’altra parte, la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa è funzionale all’interesse proprio dell’ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, si che non può configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati dai ricorrenti, finirebbero per configurarsi come un’indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto (cfr. Cass., sez. un., n. 21553 del 2009, e altre conformi); b) la domanda è stata esattamente qualificata e valutata e va quindi escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella erronea identificazione del petitum; c) non può rilevare, d’altronde, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., n. 5468 del 2009; n. 15849 del 2009); d) per gli aspetti risarcitori non si profila alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati adeguatamente prospettati, peraltro, successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame.

4. Il secondo motivo appare inammissibile poichè l’omessa indicazione di uno degli appellanti nell’epigrafe della sentenza configura un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli art. 287 e segg. c.p.c..

5. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere rigettato per manifesta infondatezza”;

ritenuto che il Collegio condivide e fa proprie tali considerazioni, osservando, altresì, che le note illustrative, depositate dai ricorrenti nell’imminenza dell’odierna adunanza, ripetono argomentazioni – già dedotte in ricorso – che hanno trovato puntuali risposte nelle pronunce di questa Corte, mediante l’affermazione dei principi richiamati e ribaditi nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, dovendosi anche dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al primo motivo, con rimessione al T.A.R. competente per territorio per gli effetti della translatio judicii;

ritenuto, infine, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e, in relazione al primo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, complessivamente, in Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA