Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6599 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2888-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA INCALZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato OSVALDO CALOGIURI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE BRINDISI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3866/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del gravame svolto dall’assistito, ha riconosciuto il diritto dell’attuale parte intimata (nato il (OMISSIS)) all’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, a decorrere dal 27 febbraio 2008 e, per l’effetto, ha condannato l’INPS al pagamento del beneficio con la stessa decorrenza, oltre accessori di legge dal giorno della maturazione del diritto;

2. la Corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio dall’attuale intimato – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il fatto (negativo) del non svolgimento di attività lavorativa sin dal 2008 – idonea a dimostrare, unitamente all’acquisizione delle informazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza del requisito extrasanitario;

3. per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso, affidato ad un articolato motivo, con il quale contesta la ritenuta prova della sussistenza del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sulla scorta della semplice autocertificazione del beneficiario;

4. l’assistito ha resistito con controricorso;

5. il comune di Brindisi è rimasto intimato;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. il ricorso non censura adeguatamente la sentenza impugnata che, come premesso nel paragrafo n. 2 che precede, ha fondato la ritenuta sussistenza del requisito socio-economico sulla dichiarazione dell’interessato unitamente all’acquisizione delle informazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi prodotti dall’invalido civile, mentre le censure illustrate con il mezzo d’impugnazione investono esclusivamente il tema della rilevanza probatoria della semplice autocertificazione del beneficiario;

8. va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso perchè non incentrato sulle ragioni del decidere come emergenti dalla sentenza impugnata;

9. le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza;

10. non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;

11. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di L.D., delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento; nulla spese in favore della parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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