Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6599 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1263-2015 proposto da:

CORBAT S.N.C. (già ORGANIZZAZIONE CORBAT S.R.L.), in persona del

legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. FABIO PINELLI, unitamente

al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA BANCO DI S. SPIRITO,

n. 3, presso lo studio dell’Avv. LUCIA FAZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 855/22/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la ORGANIZZAZIONE CORBAT S.R.L. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Padova, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese relative all’anno di imposta 2004, fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli stimati;

che la C.T.P. di Padova, con sentenza n. 11/5/12, respinse il ricorso;

che avverso tale decisione l’ORGANIZZAZIONE CORBAT propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 855/22/14, depositata il 23.5.2014, rigettò il gravame, confermando la legittimità dell’atto impugnato, sia quanto a motivazione, sia relativamente al merito dell’accertamento condotto dall’Ufficio;

che avverso tale decisione la CORBAT S.N.C. (già ORGANIZZAZIONE GORBAT S.R.L.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, depositando, altresì, documentazione nel termine ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si è costituta ed ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

ritenuta, in via preliminare l’inammissibilità della produzione documentale operata dalla CORBAT nel termine ex art. 380-bis.1 c.p.c., siccome avvenuta in violazione del divieto ex art. 372 c.p.c., (arg. da Cass., Sez. 3, 26.5.2020, n. 9685, Rv. 657689-01).

Diritto

CONSIDERATO

che:

parte ricorrente lamenta:”1) mancata applicazione del principio del “favor rei” negli accertamenti da studi di settore; 2) applicazione dello studio di settore inadeguato alla rappresentazione economica del contribuente” (cfr. ricorso, p. 4);

che i motivi, cumulativamente proposti e che, pur in assenza di qualsivoglia indicazione espressa, ad opera del ricorrente, circa il vizio lamentato, indirizzano verso una lamentata dedotta plurima violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono inammissibili;

che osserva in proposito il Collegio come (a) la gravata decisione non faccia menzione alcuna delle questioni oggi sottoposte al vaglio di questa Corte e sottese ai motivi di ricorso, nè (b) parte ricorrente ha indicato se, come e quando esse siano state prospettate nei precedenti gradi di giudizio: donde – come peraltro eccepito in via del tutto preliminare dalla difesa erariale – il difetto di specificità di entrambi i mezzi di gravame (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in applicazione del principio – consolidato – per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., Sez. 1, 18.10.2013, Cass. n. 23675, Rv. 627975-01; Cass., Sez. 2, 9.8.2018, Cass. n. 20694, Rv. 65000901).

che il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della CORBAT S.N.C. (già ORGANIZZAZIONE CORBAT S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso- Per l’effetto, condanna la CORBAT S.N.C. (già ORGANIZZAZIONE CORBAT S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della CORBAT S.N.C. (già ORGANIZZAZIONE CORBAT S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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