Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6599 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5348-2019 r.g. proposto da:

M.I., (cod. fisc.), rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonietta

Ceccamo, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Nomentana n.

295, presso lo studio dell’Avvocato Carla Olivieri.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Salerno;

– intimata –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Salerno, depositato

in data 8.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Salerno ha rigettato l’opposizione presentata da M.I., cittadina ucraina, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma in data 29.8.2018.

Il giudice di pace ha ritenuto che: a) il decreto di espulsione era un atto dovuto, in quanto la cittadina ucraina aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno e questo era stato negato dal Questore di Roma, con atto datato 28 aprile 2010; b) l’ingresso dell’odierna ricorrente nel territorio nazionale doveva esser fatto risalite già al 15.9.2000, in quanto fatto documentato dalla carcerazione della ricorrente presso la Casa Circondariale di (OMISSIS); c) il decreto prefettizio di espulsione era legittimo in quanto sottoscritto in originale dal vice prefetto vicario e consegnato alla ricorrente in copia conforme; d) la cittadina ucraina non aveva necessità di cure urgenti e che la mera relazione sentimentale con un cittadino italiano non era da considerarsi circostanza impediente la espulsione.

2. Il provvedimento, pubblicato l’8 gennaio 2019, è stato impugnato da M.I. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e comunque difetto di motivazione. Si contesta l’erronea affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui al 29.8.2018 l’odierna ricorrente era presente irregolarmente nel territorio italiano, posto che quest’ultima era entrata regolarmente in Italia in data 14 luglio 2018, attraverso lo scalo di (OMISSIS).

2. Con il secondo mezzo si deduce omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia l’omesso esame della documentazione attestante il regolare ingresso nel territorio nazionale, come già dedotto nel primo motivo di censura.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Possono essere esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso che propongono, invero, le medesime doglianze, sebbene articolate, prima, come violazione di legge e, poi, come omesso esame di fatto decisivo.

Le doglianze sono inammissibili.

Sotto un primo profilo, va evidenziato come le censure non colgano la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato, ratio che riposa, in realtà, sull’accertamento del diniego della richiesta di un titolo di soggiorno nel territorio italiano in seguito al provvedimento questorile sopra ricordato e sulla doverosità del provvedimento espulsivo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b, T.U. Imm..

Senza contare che la presenza nel territorio nazionale della ricorrente già a far data dal 15.9.2000 è stata affermata dal giudice del merito con accertamento in fatto, non adeguatamente censurato in questa sede da parte della ricorrente.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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