Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6598 del 18/03/2010
Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 18/03/2010), n.6598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12327/2008 proposto da:
I.M.T. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE Ferdinando
Emilio, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato RODA RANIERI (con delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, I.M.T. + 19 impugnavano il decreto della Corte di Appello di Roma in data 25/09/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei loro confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi legali nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.
Specificamente D.C.C. chiede la rideterminazione del danno, nella sua qualità di erede del padre D.C.M..
Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato il ricorso di D.C.C. in punto determinazione del danno. Bene ha fatto il Giudice a quo, secondo orientamento consolidato presso questa Corte, a liquidare la somma di Euro 6.000,00 e cioè la quota di risarcimento maturata dal padre, deceduto il (OMISSIS): D.C.C. agisce quale figlio ed erede di D.C.M., e non si è costituito nella procedura de qua, quale successore del de cuius.
Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass n. 2382 del 2003; n. 18105 del 2005) gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.
Quanto alla determinazione delle spese di giudizio in primo grado, va precisato che davanti alla Corte di Appello erano stati presentati separati ricorsi, e si è provveduto alla riunione, all’esito dell’udienza, in Camera di consiglio. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 15954 del 2006) il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e la pronuncia, formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause originarie, pur aventi il medesimo oggetto; la liquidazione delle spese giudiziali va effettuata, in relazione ad ogni singolo giudizio:
Così accolti i motivi proposti, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.
Va pertanto cassato il decreto impugnato.
Può decidersi nel merito: le spese del giudizio di merito, liquidate come da dispositivo per ogni singola posizione, andranno moltiplicate, con riferimento ai ricorsi proposti in primo grado (nella specie tredici ricorsi; hanno proposto ricorso per cassazione venti ricorrenti, sui ventuno originari); si dovrà pertanto decurtare dalle spese la quota relativa al soggetto che non ha proposto ricorso per cassazione.
Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di D.C.C., in punto determinazione del danno; per il resto accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 625,00 (50 x 13) – Euro 25,00 per esborsi, Euro 7.500,00 (600 x 13) – Euro 300,00 per diritti ed Euro 6.125,00 (490 x 13) – Euro 245,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 1.000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010