Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6598 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15474/2016 proposto da:

ALSTOM FERROVIARIA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MOCENIGO, 20, presso lo

studio dell’avvocato SELENE PANZELLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE MARTUSCELLI, COSTANTINO PAPAIOANNU, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TIZIANO, 80, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO RICCIARDI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

atti;

– resistente –

e contro

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA, in persona dell’institore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI N.

10, presso lo studio dell’avvocato EMILIO D’ETTORE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARIA ROSARIA MANSELLI, MASSIMILIANO CESARE,

ALFONSO PISANZIO, giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI N 10, presso

lo studio dell’avvocato EMILIO D’ETTORE, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARZA ROSARIA MANSELLI, MASSIMILIANO CESARE, giusta

procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

ITALFERR SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI N 10, presso lo studio

dell’avvocato EMILIO D’ETTORE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIA ROSARIA MANSELLI, MASSIMILIANO CESARE, giusta procura a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RICCARDO

FUZIO che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli,

Sezione specializzata in materia di imprese;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

è solo presente l’Avvocato Manselli Maria Rosaria difensore delle

resistenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In una controversia che vede opposti Alstom Ferroviaria S.p.A., quale capogruppo di un raggruppamento di imprese, al Comune di Salerno, con la chiamata in causa di Ferrovie dello Stato S.p.A., Italfer S.p.A. e Trenitalia S.p.A., il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, sull’assunto che la controversia abbia ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ritenendo di essere a propria volta incompetente, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Il Procuratore Generale ha concluso perchè la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli.

Va dichiarata la competenza del tribunale di Salerno.

Ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione del d.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (mentre il testo originario faceva esclusivo riferimento a “controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonchè di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”), le sezioni specializzate sono tra l’altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5^, titolo 5^, capi 5^, 6^ e 7^, e titolo 6^ del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: “f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contralti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”.

Per l’individuazione dei “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria” occorre aver riguardo al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 16 (abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, lett. e), recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, applicabile ratione temporis. Esso stabilisce che: “I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215, 235 e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”.

Il successivo comma 18 della stessa disposizione precisa che: “I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte 1^, titolo 2^, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice”.

Poichè sono contratti esclusi non soltanto quelli di cui alla parte 1^, titolo il, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del codice, ma più in generale quelli non contemplati dal codice degli appalti, occorre andare alla disposizione dettata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 253, il quale pone la regola secondo cui, fatte salve talune deroghe qui non rilevanti, “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

In breve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo) e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti.

Nel caso in esame il contratto oggetto del contendere risale al 2001/2002.

Ciò esclude che la controversia abbia ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria devoluto alla competenza del tribunale delle imprese.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Salerno fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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