Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6598 del 09/03/2020
Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34936/2018 proposto da:
H.H.K., elettivamente domiciliato in Roma, al viale di
Vigna Pia, 60, presso lo studio dell’avvocato Pupetti Ivan, rappres.
e difeso dall’avvocato Maestri Andrea, con procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– resistente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ANCONA, depositato il
31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/01/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ordinanza del 31.10.18, il giudice di pace di Ancona rigettò l’opposizione proposta da H.H.K. avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Ancona in data 12.10.18, osservando che: il provvedimento in questione era stato emanato successivamente al provvedimento del Tar che impose alla Prefettura la valutazione della fattispecie con riferimento al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, tenendo conto delle valutazioni espresse dopo il citato provvedimento, sia dalla Corte d’appello di Bologna, sia dal Tribunale dei minorenni; il tipo dei reati per cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole rappresentava un serio pericolo per l’ordine pubblico; al momento dell’emanazione del decreto opposto, il ricorrente non aveva titolo per restare in Italia, non essendo stata dichiarata dal Tar l’illegittimità della revoca del permesso di soggiorno di lunga durata, e che il rilascio di un permesso di soggiorno di natura ordinaria era rimesso alla valutazione discrezionale della P.A..
Ricorre in cassazione lo H. con unico motivo.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RITENUTO
che:
L’unico motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,13 e 28 TUI, poichè il giudice di pace si era illegittimamente sostituito al Tar e alla Questura nel sindacare il diritto al soggiorno, anzi disapplicando la sentenza del Tar per l’Emilia Romagna del 2017 – che accolse il suo ricorso avverso il provvedimento, emesso l’1.12.15, di revoca del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi e di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno della Questura – imponendo l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale con provvedimento abnorme.
In particolare, il ricorrente rileva che il Tar aveva ritenuto giustificata la revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo, ma eccessiva la mancata valutazione di rilasciare un permesso di soggiorno ordinario, considerando la sua attività lavorativa stabile con cui provvedeva al mantenimento dei propri familiari, e che i reati commessi non erano ostativi a tale rilascio.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente espone che l’espulsione è stata decretata dopo una sentenza del Tar che dichiarò illegittimo il provvedimento di revoca del rilascio di un permesso ordinario di soggiorno di lunga durata, sentenza che, però, è stata solo citata e non trascritta nel dispositivo e nell’intera motivazione. Ora, il ricorso è generico e carente di autosufficienza in quanto il ricorrente assume di aver diritto al soggiorno in Italia in esecuzione della predetta sentenza, non meglio identificata, mentre sarebbe stato suo onere trascriverla nel ricorso.
Va altresì osservato che dal decreto impugnato si desume che, a seguito della sentenza del Tar cui ha fatto riferimento il ricorrente, sono stati emessi due provvedimenti, dalla Corte d’appello di Bologna e dal Tribunale dei Minorenni, le cui valutazioni sono state considerate e recepite nell’ordinanza d’espulsione in questione. Al riguardo, il giudice di pace ha rilevato che dai suddetti provvedimenti era emersa la commissione di reati da parte del ricorrente costituenti un grave pericolo per l’ordine pubblico.
Può dunque affermarsi che il ricorso non espone con chiarezza i fatti di causa, avendo anche taciuto dei due predetti provvedimenti della Corte d’appello di Bologna e del Tribunale dei Minorenni, emessi entrambi dopo la sentenza dl Tar, richiamata dal ricorrente, pur rilevando che dal decreto impugnato non si evince in maniera certa ed esaustiva quale sia stato l’oggetto di tali procedimenti.
Nulla per le spese, considerando che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; inoltre, dato l’oggetto del giudizio, non s’applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020