Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6597 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.14/03/2017), n. 6597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8719/2016 proposto da:
PROVINCIA DEGLI ABRUZZI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI – ENTE MORALE,
C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI DI CRETA 85,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORFILO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SALVATORE DE SIMONE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FISIOTER DI M.T.B. & C. S.N.C.,
B.M.T., BA.AL., BA.AN.PA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4519/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, emessa il 21/01/2016 e depositata l’8/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 8719/16 proposto dalla Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori Cappuccini Ente Morale nei confronti della Fisioter di M.T.B. & C Snc + altri il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:
“Il Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
Rilevato:
che la Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori Cappuccini Ente Morale ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 4519/16 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale essendo stato previsto nel dispositivo il rinvio della causa alla Corte d’Appello de L’Aquila anzichè alla Corte d’Appello di Campobasso; che l’intimata non si è costituita;
che il ricorso appare fondato essendo stata oggetto di impugnazione una sentenza della C.App. di Campobasso; che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 5.07.16.
Il Cons. rel.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che va effettuata la correzione della sentenza di questa Corte n. 4519/16 disponendosi che nel dispositivo della sentenza le parole “Corte d’appello dell’Aquila” vadano sostituite con le parole “Corte d’appello di Campobasso”.
Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte 4519/16 ordinando che nel dispositivo della sentenza le parole “Corte d’appello dell’Aquila” vadano sostituite con le parole “Corte d’appello di Campobasso”.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017