Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6597 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23121-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore
p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
VER-CAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te
dom.to in ROMA, alla VIA G.G. BELLI, n. 27, presso lo studio
dell’Avv. PAOLO MEREU che unitamente all’Avv. ENRICO ALLEGRO, lo
rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3047/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
Fatto
RILEVATO
che:
la VER-CAVI S.R.L. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, al recupero del credito di imposta utilizzato dalla società contribuente in compensazione, oltre la soglia L. n. 388 del 2000, ex art. 34;
che la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 250/2/12, accolse il ricorso;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 3047/2014, depositata il 10.6.2014, rigettò l’appello, confermando la sentenza di primo grado, con particolare riferimento – per quanto in questa sede rileva – alla ritenuta contrarietà con il diritto comunitario del limite quantitativo posto dall’art. 34 cit., alla compensazione orizzontale del credito I.V.A.;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta ed ha resistito, con controricorso, la VER-CAVI S.R.L..
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) l’error in procedendo commesso tanto dalla C.T.P., quanto dalla C.T.R., le quali, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24, nonchè dell’art. 112 c.p.c., avrebbero – rispettivamente – accolto l’originario ricorso della società contribuente e confermato tale decisione, sulla base di un motivo (la contrarietà del limite L. n. 388 del 2000, ex art. 34) non espresso ab ovo nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio e, in tale sede, tardivamente introdotto “soltanto con una successiva memoria” (cfr. ricorso, p. 10, primo rigo);
che il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
che premesso, in linea generale, che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte – e vanno, quindi, dichiarate inammissibili – le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. L, 21.3.2014, n. 6733, Rv. 630084-01), con precipuo riferimento, invece, alle doglianze mosse alla decisione della C.T.R. osserva la Corte come non risulti che la questione concernente la violazione (ad opera della C.T.P.) del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato abbia rappresentato (per effetto della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame. Cfr. Cass., Sez. 2, 5.5.2003, n. 6754, Rv. 562591-01) oggetto di un motivo di impugnazione innanzi alla C.T.R.: nulla risultando, al riguardo, dalla lettura della motivazione della sentenza in questa sede impugnata, non può non osservarsi come parte ricorrente, contravvenendo al rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso (cfr. l’art. 336 c.p.c., comma 1, n. 6), abbia omesso di trascrivere quando ed in quale modo la questione fu sollevata innanzi al giudice di appello, così precludendo alla Corte di valutare la novità o meno della questione proposta nel presente giudizio di legittimità;
che, peraltro, e per sola completezza espositiva, va comunque ribadito che la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all’applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un’apposita eccezione nè, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto (Cass., Sez. 1, 10.12.2015, n. 24952, Rv. 637901-01);
che con il secondo motivo la difesa dell’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 34, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, e della VI Dir. CEE (n. 77/388/Cee, come modificata dalla Dir. n. 2006/112(Cee) per avere la C.T.R. ritenuto contrario ai principi comunitari il massimale stabilito dall’art. 34 cit., per le compensazioni orizzontali;
che il motivo è inammissibile, non cogliendo esso la ratio decidendi della gravata decisione;
che è sufficiente all’uopo osservare che la C.T.R. non ha affatto disapplicato, per contrarietà ai principi comunitari l’art. 34 cit., ma, al contrario, ne ha escluso l’applicabilità nella specie, per essere l’I.V.A. compensata, pari ad Euro 494.927,69, “ampiamente al di sotto della soglia limite di Euro 516.456,90” fissato da tale previsione, rispetto alla quale, pertanto conclude la C.T.R. – non si è verificata “alcuna violazione”, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 462 del 1997;
che il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento, in favore della VER-CAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della VER-CAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge.
Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021