Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6596 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30004/2006 proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS)),

incorporante la Castello Gestione Crediti S.r.l., nella qualità di

procuratrice di BANCA INTESA S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso lo STUDIO LEGALE GARGANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE GUIDO Mario, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., B.A.M., L.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: sussistono

le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio ai

sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratrice di Banca Intesa s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 ottobre 2006 a M.V., B.A.M. e L.M.R., impugnando la sentenza n. 208 del 2006 della Corte di appello di Lecce, depositata il 20 marzo 2006 e notificata il 14 luglio 2006, che aveva riformato, rimettendo la causa al tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, la sentenza con la quale detto tribunale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 82 del 1995 del Pretore di Mesagne;

che con il ricorso è stato formulato un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c.;

che le parti intimate non si sono costituite;

che il motivo proposto si conclude con i seguenti quesiti: “E’ vero che l’art. 300 c.p.c., stabilisce che solo l’evento (la morte o la perdita della capacità della parte costituita) e la dichiarazione di esso in udienza ad opera del procuratore della parte colpita devono ritenersi elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, indipendentemente dalla contestuale o successiva statuizione d’interruzione da parte del giudice, che ha solo natura dichiarativa?”; “E’ vero che, al fine di garantire la certezza dei rapporti processuali, l’art. 305 c.p.c., non consente d’introdurre una decorrenza differenziata del termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto, stabilendo che il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre in ogni caso dal momento in cui il procuratore della parte colpita ha dichiarato in udienza (o ha notificato alle altre parti) l’evento interruttivo?”;

che il ricorso è stato fissato per l’esame in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria, deducendo che i quesiti rispondono alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il quesito di diritto, per assolvere alla sua funzione (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463) deve contenere, a pena d’inammissibilità, nel suo contesto e senza potere essere integrato con quanto dedotto nel motivo (Cass. 24 luglio 2008, n. 20409), (la sintetica indicazione della fattispecie concreta alla quale è riferito, della regola di diritto ad essa applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, cosicchè è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769);

che i quesiti formulati non rispondono a tale principio, essendo stati formulati senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, cosicchè il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile;

che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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