Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6596 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22923-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

p.t., legale rappresentante, dom.to in Catanzaro, alla Via XX

Settembre 52, snc;

– intimato –

avverso la sentenza n. 199/2/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) S.R.L. in bonis propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a riprese relative all’I.V.A. applicata, con aliquota agevolata, alla cessione di gasolio in favore di imprese diverse da quelle risultanti da documenti fiscali, prive dei requisiti per godere di tale regime agevolato;

che la C.T.P. di Catanzaro, con sentenza n. 403/03/09, accolse il ricorso;

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Calabria la quale, con sentenza n. 199/2/13, depositata il 19.7.2013, dichiarò il gravame inammissibile – per carenza di specificità dei relativi motivi – e, in ogni caso infondato;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato il FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) l’error in procedendo commesso dalla C.T.R., la quale avrebbe erroneamente dichiarato il gravame inammissibile, per carenza di specificità dei motivi di appello in relazione al capo della sentenza con cui la C.T.P. aveva accolto l’originario ricorso proposto dalla contribuente relativamente al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, nonostante l’atto di gravame prendesse, “se pur genericamente” (cfr. ricorso, p. 7), posizione espressa su tale aspetto;

che in via preliminare va chiarito che correttamente l’AGENZIA ha limitato le proprie doglianze alla declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunziata dalla C.T.R., senza che da ciò derivi l’inammissibilità del ricorso per il giudicato che sarebbe calato sulla parte della motivazione (di rigetto) concernente il merito del gravame (astrattamente idonea, ex se, a sorreggere la decisione impugnata), essendo consolidato il principio per cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, 16.6.2020, n. 11675, Rv. 657952-01);

che il motivo è, tuttavia, inammissibile, per non risultare oggetto di censura la statuizione – questa certamente idonea, ex se ed in concreto, a reggere la gravata decisione (cfr. infra)- con cui la C.T.R. ha dichiarato l’appello inammissibile, per difetto di specifica impugnazione del capo della sentenza di prime cure con cui la C.T.P. ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato (non solo per il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma) anche per la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (a cagione della mancanza di motivazione in ordine alle osservazioni presentate dalla società contribuente nella fase del contraddittorio extraprocessuale – cfr. la p. 7, prime quattro righe e quarto cpv., della sentenza impugnata);

che è costante il principio in virtù del quale in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto il citato articolo deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 21.7.2020, n. 15519). E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. 5, 21.11.2019, n. 30341, Rv. 65593001). Peraltro, il requisito della “specificità” dei motivi di appello è stato, sia pure con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., “sviscerato” dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che esso va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01);

che, tanto premesso, se dalla lettura dell’atto di appello dell’AGENZIA, ritualmente trascritto in ricorso (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), emerge chiaramente (cfr., in specie, la p. 3) che l’Ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R., ebbe a censurare la decisione di primo grado relativamente alla ritenuta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento – evidenziando, al contrario, la legittimità di una relatio al p.v.c. – diversamente è a dirsi con precipuo riferimento alla ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e di cui si dato conto, in ordine alla quale l’Ufficio non ha dedotto alcunchè, neppure genericamente o con richiamo agli atti del primo grado di lite, concentrando la propria attenzione, piuttosto, sulla inesistenza di qualsivoglia violazione del medesimo art. 12, comma 5 (cfr. le ultime due pp. dell’atto di appello riprodotto nel corpo del ricorso);

che, a tale riguardo, è altrettanto pacifico il principio per cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione – come nella specie – non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame, per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass., Sez. 3, 6.7.2020, n. 13880);

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo il FALLIMENTO rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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