Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6595 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17168-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI MODICA SERGIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., CU.FR., D.T.A.,

S.L., G.N.;

– intimati –

e sul ricorso 20803-2007 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 20804-2007 proposto da:

D.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 20806-2007 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 20808-2007 proposto da:

CU.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 20809-2007 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 560/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/06/2006 R.G.N. 310/05 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega SERGIO DI MODICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze del Tribunale di Cosenza del 20-7/10-11-2004 e del 10- 2/25-2-2004 e del Tribunale di Paola dell’8/22-4-2004, venivano respinte le domande proposte da C.P., Cu.

F., D.T.A., S.L. e G. N., dirette ad accertare la nullità della clausola del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati in varie date degli anni 2001 e 2002.

Avverso le dette sentenze proponevano appello i lavoratori chiedendone la riforma, con l’accoglimento delle domande.

La società si costituiva resistendo ai gravami e riproponendo, con appello incidentale, alcune eccezioni di carattere preliminare non esaminate in primo grado.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 6-6- 2006, in riforma delle impugnate sentenze, accertata la nullità del termine apposto ai contratti a termine stipulati tra le parti, dichiarava che si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a decorrere dal 4-7-2002 per Cirimele, dal 5-2-2002 per Cu., dal 6-5-2002 per D.T., dal 1-7-2002 per S. e dal 1-12-2001 per G.) e condannava la società a riammettere in servizio i ricorrenti e a corrispondere le retribuzioni, commisurate all’ultima retribuzione globale di fatto (a C. dal 10-10-2003, a Cu. dal 5-9-2003, a D.T. dal 14-10-2003, a S. dal 18-12-2003 e a G. dal 19-12- 2003, e sino al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione).

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con dodici motivi.

I lavoratori hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo, ognuno, ricorso incidentale con due motivi.

Infine sono state depositate copie di verbali di conciliazione in sede sindacale tra la società e la C., il Cu., il D.T., la S. e il G., conclusi rispettivamente il 31-10-2008, il 2-10-2008, il 14-10-2008, il 25-11-2008 e il 24-10- 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi avverso la stessa sentenza, preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c., vanno dichiarati inammissibili.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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