Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6595 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.14/03/2017), n. 6595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27809-2014 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOP., C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, che
la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
SIDO BONFATTI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N (OMISSIS) (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA
D’AMPEZZO, 186, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO ROCCARI RICCIOLI giusta
delega rilasciata dal Giudice Delegato in data 25/06/2014, prodotta
in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALI di FORLI’, emessa il 30/10/2014 e
depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Domenico Spagnuolo, per la ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 27809/14 proposto dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc Coop nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Sas (OMISSIS) il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
La Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc Coop ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Forlì che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) sas (OMISSIS).
L’intimato ha resistito con controricorso.
I due motivi stante la loro connessione possono esser esaminati congiuntamente.
La Banca solleva la questione che una corretta applicazione DELLA L. Fall., art. 96 non avrebbe dovuto portare il giudice di prime cure a disconoscere la natura privilegiata del credito da lei vantato ed escluso dallo stato passivo e sostenendo inoltre che il tribunale non si è pronunciato in merito violando il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.
La censura mossa non può esser accolta.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52. (Cass. 1650/14; Cass. 11811/14; Cass. 6918/2005).
La circostanza dell’avvenuto decorso del termine per il consolidamento dell’ipoteca non incide sull’opponibilità non potendo consolidarsi un’ipoteca non opponibile alla massa.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 11.07.2016.
Il Cons.relatore”.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie. Sussistono i requisiti per l’applicazione del doppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017