Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6595 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7223-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

G.G., elett.te dom.to in Giugliano in Campania, alla Via

Carducci, n. 18, presso lo studio del Dott. Emanuele Carandente;

– intimato –

avverso la sentenza n. 366/50/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.G. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Napoli, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2003; che la C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 282/19/12, accolse parzialmente il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE e G.G. proposero, rispettivamente appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 366/50/13, depositata il 23.9.2013, rigettò il primo ed accolse il secondo, annullando l’avviso di accertamento impugnato, con integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato G.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via del tutto preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per non avere l’AGENZIA DELLE ENTRATE proceduto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio nei confronti del G., a fronte di una originaria notifica del ricorso non andata a buon fine, per essere risultato il relativo difensore domiciliatario nel grado di appello sconosciuto all’indirizzo (cfr. la relata della notifica eseguita a mezzo posta, depositata in cancelleria il 20.6.2014);

che a tale riguardo le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., Sez. U, 24.7.2009, n. 17352, Rv. 609264-01);

che, in applicazione di tale principio questa Corte, in fattispecie similare a quella odierna, ha ulteriormente affermato che, quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purchè risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine (Cass., Sez. 6-3, 19,10,2017, n. 24660, Rv. 645929-01);

che non essendovi prova che l’AGENZIA si sia attivata per riprendere il procedimento notificatorio, non può che conseguirne – come già evidenziato supra – l’inammissibilità del ricorso (cfr. anche Cass., Sez. 2, 19.10.2012, n. 18074, Rv. 623907-01);

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo G.G. rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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