Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6595 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35514/2018 proposto da:

A.N.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo

Gilardoni elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia,

via Vittorio Emanuele II n. 109;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il

9/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 790/18, pubblicata il 9 maggio 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.N.J., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), il quale aveva riferito di essere stato picchiato da ignoti il (OMISSIS), dopo aver assistito ad un comizio elettorale e successivamente di esser stato ricercato per il suo coinvolgimento in una rivolta sempre dovuta a conflitti elettorali, sottraendosi alla cattura grazie all’aiuto di un poliziotto amico del padre che lo aveva accompagnato da un suo amico nel villaggio di (OMISSIS), da cui era fuggito per recarsi dapprima in Niger e successivamente in Libia.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto la scarsa credibilità del racconto ed ha conseguentemente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ed il pericolo di un danno grave alla persona del richiedente in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), affermando che i fatti narrati dal richiedente non potevano essere presi in considerazione ai fini della domanda di protezione internazionale.

Il giudice di appello ha altresì escluso la sussistenza, nell’area di provenienza del rifugiato, l’Edo State della Nigeria, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Conviene premettere la tempestività del ricorso, posto che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017; di conseguenza, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le controversie instaurate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo al termine semestrale ed alla sospensione dei termini durante il periodo feriale (Cass. 18295/18).

Ciò posto, il primo motivo denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la protezione sussidiaria omettendo di considerare la situazione del paese di origine del richiedente, omettendo in particolare di considerare i risultati di un’indagine pubblicata nell’ottobre 2016.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La Corte ha infatti ritenuto, con apprezzamento adeguato, che non viene peraltro specificamente censurato con il presente mezzo, la scarsa credibilità del racconto con conseguente mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ed ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali citate in motivazione (EASO COI Report datato giugno 2017) che la zona di provenienza dell’immigrato (Delta del Niger) è immune da situazioni di violenza indiscriminata, risultando unicamente una diffusa criminalità comune, peraltro solitamente rivolta contro le compagnie petrolifere, mentre lo stesso gruppo NDA, citato dal richiedente, non costituisce una minaccia per la cittadinanza nel Rivers State, ma ha obiettivi specifici, vale a dire gli stranieri legati alle compagnie petrolifere.

A fronte di tale statuizione il motivo si traduce, per un verso, nella esposizione astratta dei principi giuridici in materia, per altro verso, in una richiesta di rivisitazione del merito dell’accertamento, inammissibile in questa sede.

Il secondo motivo denunciala violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo il mancato accertamento che il richiedente nel suo paese corra il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali, anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone l’allegazione, in capo al ricorrente, di una ben determinata situazione di “vulnerabilità”, che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie, non viene dedotta alcuna specifica situazione di vulnerabilità del richiedente, il quale si limita a richiamare, genericamente, la grave situazione economica e di violenza esistente in Nigeria.

Si osserva inoltre che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante anche ai fini della protezione umanitaria atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA