Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6594 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12714-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASETTO GIORGIO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2005 R.G.N. 81/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 12-13 aprile 2006, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 12 aprile 2005, con la quale la Corte d’appello di Venezia, aveva confermato quella del Tribunale del lavoro di Verona n. 709/01 che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra B.N. e la società il 15 ottobre 1998 (dal 19 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999, poi prorogato al 13 maggio 1999), in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio, con le condanne conseguenti.

Il ricorso è argomentato con cinque motivi, relativi rispettivamente; 1) al vizio di motivazione per avere prima affermato e poi negato che la L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuisce alla contrattazione collettiva una delega in bianco; 2) alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e al vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’ipotesi patrizia debba essere integrata con la concretizzazione in riferimento alla posizione del singolo lavoratore coinvolto; 3) alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e delle norme legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione degli accordi collettivi citati nel contratto di lavoro nonchè al vizio di motivazione al riguardo; 4) alla violazione degli artt. 1206 e ss., 1219, 2099 e 2697 cod. civ. nonchè la L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e al vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva condannato la società a pagare le retribuzioni dall’atto di messa in mora pur in assenza di controprestazione e senza indicare quando e in che modo vi fosse stata l’offerta della prestazione; 5) alla violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 cod. civ. e al vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi a proposito del cd. aliunde perceptum dalla resistente medio tempore, come tempestivamente eccepito in via subordinata dalla società.

B.N. ha resistito alle domande con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il ricorso è infondato quanto al primo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbito il secondo, in quanto riferito ad una delle argomentazioni aggiuntive della Corte territoriale.

La Corte territoriale non ha infatti affermato che l’ipotesi considerata dalla contrattazione collettiva a ciò autorizzata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 debba essere necessariamente limitata nel tempo, ma solo che, in forza degli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, un termine è stato imposto alla causale relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale e che questo termine è scaduto il 30 aprile 1998.

In proposito, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, la L. n. 56, cit. art. 23 si esprime in termini di “apposizione di un termine … consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento, da esse direttamente operato, della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo è stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti;

– è comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresì corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilità del rapporto si era già perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti (ancorchè non intesi nel caso di specie in senso tecnico, trattandosi della interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, il cui controllo in sede di legittimità non è diretto, come poi stabilito per le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro della B. per la causale indicata, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte, in quanto stipulata successivamente alla data del 30 aprile 1998.

A ciò consegue l’infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, in quanto attinente ad un profilo di pretesa illegittimità “indolore” nel contesto della motivazione della sentenza impugnata.

Infine appaiono infondati anche gli ultimi due subordinati motivi di ricorso, relativi alle conseguenze economiche della riconosciuta natura a tempo indeterminato del contratto di lavoro.

In proposito, la Corte territoriale ha infatti dichiarato nella motivazione che la condanna al “pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 14 dicembre 2000, allorchè il lavoratore ha provveduto ad offrire la prestazione costituendo nella situazione di mora accipiendi il datore di lavoro., non è oggetto di gravame”.

Tale accertamento del giudice di appello non viene censurato in questa sede, se non evocando genericamente e quindi in maniera inammissibile deduzioni svolte dalla società “nelle proprie memorie di costituzione” relativamente alla possibilità che parte ricorrente abbia svolto medio tempore attività lavorativa e ipotizzando la possibilità di indagini esplorative al riguardo.

Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a rifondere alla resistente le spese di questo giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla intimata le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 24,00 per spese ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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