Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6594 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27385-2014 proposto da:

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER

7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ERNESTO PROCACCINI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPAI, + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 160/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16/07/2014, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 27385/14 proposto dalla (OMISSIS) in liquidazione nei confronti della Curatela Fallimento (OMISSIS) + altri il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue “Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p. c. osserva quanto segue.

Con decreto del 31.01.13 il Tribunale di Napoli ha rigettato i distinti ricorsi per la richiesta di fallimento della (OMISSIS) promossi dai vari creditori della società.

Avverso il decreto del Tribunale i creditori hanno proposto reclamo L. Fall., ex 22 alla Corte d’Appello di Napoli che lo ha accolto e ha rimesso gli atti al Tribunale di Napoli per la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) in liquidazione.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 139/13 ne ha dichiarato il fallimento.

La (OMISSIS) in liquidazione ricorre per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva rigettato il suo reclamo L. Fall., ex art. 18 contro la sentenza di fallimento del Tribunale di Napoli.

Con il primo motivo di ricorso la società lamenta il mancato rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 adducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere necessaria la comunicazione ad essa debitrice e la sua partecipazione alla fase prefallimentare per non impedirne il diritto di difesa.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole per non aver il giudice di merito accertato l’esistenza di uno squilibrio fra gli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale tali da giustificare lo stato di insolvenza.

Le censure mosse non possono trovare accoglimento.

Circa il primo motivo questa Corte ha avuto modi di chiarire che il decreto con cui la corte d’appello accoglie, ai sensi della L. Fall., art. 22, comma 4, il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d’ufficio gli atti al tribunale, dev’essere comunicato alle parti, ai sensi del comma 3 dell’art. cit., essendo in facoltà delle stesse segnalare al tribunale, che non ha più l’obbligo di sentirle di nuovo (dopo averle sentite in sede di istruttoria prefallimentare), la sopravvenuta modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; tale comunicazione è invero funzionale all’esercizio del diritto di difesa, non però ai fini ulteriormente impugnatori (essendo il provvedimento non ricorribile per cassazione), bensì di tutela della parte che in tanto può evitare la dichiarazione di fallimento in quanto sia posta in condizione di recare nuovi elementi di conoscenza al tribunale, al quale anche si indirizza il precetto dell’art. 22 legge fallim., così come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (Cass. 4417/11; Cass. 15862/13).

Ne consegue che la società ricorrente non può dolersi della sua mancata convocazione innanzi al tribunale cui la Corte d’appello, a seguito dell’accoglimento del reclamo aveva rinviato la causa. Quanto al secondo motivo la Corte D’Appello ha applicato i criteri di accertamento dello stato d’insolvenza riguardo alla società in liquidazione.

In relazione a questo ha valutato l’effettiva consistenza dell’attivo e del passivo e con dettagliata analisi ha rilevato che l’attivo in realtà era in gran parte ipotetico perchè, ad esempio: i debiti erano in gran parte verso banche, erario ed enti previdenziali con maturazione degli interessi ultralegali e sanzioni destinati ad aumentare fin al completamento delle operazioni di liquidazione; il valore delle immobilizzazioni nella loro componente principale doveva esser ridotto in ragione della crisi immobiliare; una gran parte dei crediti costituenti l’attivo era risultata litigiosa e quindi di incerta realizzazione; la società non aveva fornito indicazioni puntuali sulle singole fattispecie in contenzioso; il patrimonio immobiliare era stato sottoposto a sequestro penale. La Corte d’appello ha quindi ha concluso per l’esistenza di una situazione attuale e futura di incapacità a far fronte alle obbligazioni.

Le censure a tale motivazione dettagliata sono del tutto generiche e non specifiche e tendono a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali ed in tal senso appaiono inammissibili.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M..

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 11.07.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso Sussistono i requisiti per l’applicazione del doppio del contributo.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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