Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6593 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, (ud. 22/11/2021, dep. 28/02/2022), n.6593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13788-2017 proposto da:

PI.RO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI, 72, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SACCHI;

– ricorrenti –

contro

P.L., PE.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 360/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dal ricorso per la reintegra del possesso di una colonna fognaria proposta da Pi.Ro., innanzi al Tribunale di Catanzaro, nei confronti di P.L. e Pe.Sa..

La domanda venne rigettata in primo grado e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro.

La Corte d’appello accertò che il procedimento penale nei confronti di P.L. e Pe.Sa. per il reato di danneggiamento della condotta fognaria, in cui il Pi. si era costituito parte civile, si era concluso con l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste. Secondo la Corte di merito, poiché si era in presenza dello stesso fatto accertato dal giudice penale, il giudicato penale con cui era stato accertata l’insussistenza del fatto era preclusivo della sussistenza dello spoglio, attesa l’identità delle condotte.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso P.R. sulla base di cinque motivi ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

P.L. e Pe.Sa. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 654 c.p.p., in quanto il giudicato penale farebbe stato nel procedimento civile solo nell’ipotesi in cui l’assoluzione non sia stata pronunciata ex art. 530 c.p.c., comma 2, mentre, nel caso di specie, il proscioglimento degli imputati sarebbe stato determinato dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova; il Tribunale penale avrebbe affermato che sussisteva una situazione di incertezza in relazione al tubo divelto ed era pervenuto all’assoluzione per il principio del favor rei. Considerate le condizioni del tubo, il giudice penale avrebbe ritenuto che si trattava di una res inservibile, priva di valore, tale da configurare l’ipotesi del reato impossibile.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p. e dell’art. 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, (Cass. sez. VI, 29/10/2018, n. 27326; Cass. Sez. 1, 29.11.2004, n. 22484).

E’ stato, inoltre affermato che, in tema di effetti in sede civile, ex art. 654 c.p.p., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il “discrimen” tra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall’assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice (Cass. sez. VI, 29/10/2018, n. 27326; Cass. 13818/2000).

Dall’art. 654 c.p.p., si desume che se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non e’, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica – vincolante per il giudizio civile – dell’insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell’imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici.

Nel caso di specie, l’assoluzione degli imputati è avvenuta in forma dubitativa, risultando dalla sentenza penale che ” l’antiteticità dei due racconti fa sorgere il dubbio circa la tipologia del tubo che era stato divelto e mai ripristinato…”, dando atto che “il giudicante, immerso in una situazione di incertezza “propende per la presenza del tubo monco quale oggetto della condotta degli imputati, sia per il principio del favor rei sia perché tale circostanza è avallata da elementi più pregnanti emersi in dibattimento”.

Infine, il giudice penale ha escluso l’elemento oggettivo del reato perché ha ritenuto che si trattasse di una res inservibile tanto da configurare un reato impossibile; tale circostanza, tuttavia, non esclude la configurabilità, in astratto, dello spoglio della colonna fognaria.

Il ricorso va, pertanto accolto.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto:

“il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2”.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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