Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6593 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.E. elettivamente domiciliata in Roma Via Gavinana

n. 4, presso lo studio dell’avv. ANGELINI Domenico, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Michele Tumminelli;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 36, n. 31, depositata il 25 febbraio

2009.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente – medico pediatra – presentò istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal 1998 al 2002 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia (la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione);

– che la ricorrente ha resistito con controricorso ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che i motivi di ricorso, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati;

– che deve infatti, in primo luogo, osservarsi che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);

– che deve, peraltro, considerarsi che la decisione impugnata – rilevando l’esiguità delle spese per beni strumentali e la riferibilità ad esigenze di sostituzione delle somme ad altri medici – reca un’analitica disamina ed una di per sè coerente (e, pertanto, insindacabile in questa sede) valutazione critica gli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta inesistenza del requisito dell’autonoma organizzazione;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di causa liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese di causa liquidate in complessivi Euro 1.100,00 (di cui Euro 1000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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