Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6593 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19741-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILLOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso;

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILLOTTA MARIA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 738/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/07/2006 R.G.N. 888/05 + 889/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

premesso che, con ricorso notificato il 5 luglio 2007, la s.p.a Poste Italiane ha chiesto a questa Corte l’annullamento della sentenza pubblicata il 7 luglio 2006, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro ha accertato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società con P.L. dal (OMISSIS) e con V.G. dal (OMISSIS), ha dichiarato i relativi rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal (OMISSIS) quanto alla P. e dal (OMISSIS) quanto al V. ed ha condannato la predetta società a riammettere in servizio i due lavoratori e a pagar loro le retribuzioni perdute dal momento della messa in mora della datrice di lavoro;

che P.L. e V.G. hanno resistito alle domande con distinti controricorsi;

che successivamente sono stati depositati dal difensore della società, in copia, i verbali di conciliazione stragiudiziale in sede sindacale della controversia tra le parti, rispettivamente, del 3 settembre 2008 e del 25 novembre 2008;

ritenuto che il ricorso proposto dalla società nei confronti dei due lavoratori indicati va pertanto dichiarato inammissibile per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta e le relative spese di giudizio vanno integralmente compensate, nello spirito di tale conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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