Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6593 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 11/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21111-2015 proposto da:

Z.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato ANNA PERTOSA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90,

presso lo studio dell’avvocato MONIA MATERAZZI rappresentata e

difesa dall’avvocato ANIELLO GAROFALO e dall’avvocato ELISABETTA

X. giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 51511/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Filomena Silipo (delega avvocato Penosa Anna)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto depositato il 16 febbraio 2015, la Corte di appello di Roma, Sezione minorenni, ha rigettato i reclami riuniti proposti avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 5 maggio 2014 che aveva disposto l’affidamento condiviso di Z.A., con collocamento in (OMISSIS) secondo il regime di frequentazione e permanenza presso l’abitazione del padre e della madre come individuato nel corso di giudizio, e posto a carico del padre un contributo di Euro 800,00 mensili da corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;

che avverso tale provvedimento il padre della minore Z.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che la madre della minore M.S. resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 155 c.c., comma 4, in riferimento alla conferma dell’assegno di mantenimento; che il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 3 Cost. con riferimento al favore nei confronti della madre che trasparirebbe dalla decisione impugnata; che il terzo motivo di ricorso deduce l’omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla decorrenza dell’assegno di mantenimento;

ritiene che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto con riferimento al primo motivo, il nuovo testo dell’art. 155 c.c., come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1 nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, sembra individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, anche il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013), e che a tali indicazioni il provvedimento impugnato sembra essersi correttamente attenuto, avendo dato atto delle fonti di prova acquisite in atti per valutare la prevalenza della posizione reddituale del padre rispetto a quella della madre, sicchè la censura in esame, sotto l’apparente allegazione di una violazione di legge, appare sostanziarsi in una contestazione inerente l’accertamento di merito effettuato dei giudici di primo e di secondo grado, come tale inammissibile in questa fase di legittimità (cfr. ex plurimis, di recente Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015);

che il secondo motivo di ricorso appare risolversi in una astratta, quanto soggettiva, allegazione di una contrarietà a Costituzione della generale interpretazione da parte dei giudici della normativa vigente in tema di affidamento,priva di specifici riferimenti al decisimi nella specie, e come tale sembra inammissibile;

che il terzo motivo di ricorso sembra inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, atteso che non indica dove, quando e in che termini sarebbe stata formulata la questione della carente identificazione della decorrenza dell’assegno di mantenimento;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, sentite le parti e letti gli atti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che il rigetto del ricorso si impone.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, da atto che non si applica nella specie il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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