Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6592 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A., V.D.G., C.

G., tutti già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO FEDERICA,

rappresentati e difesi dagli avvocati FANARA CRISTINA, CANNIZZARO

GIUSI, SACCO MARIA ANTONIETTA e da ultimo domiciliati d’ufficio

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1065/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/02/2006 R.G.N. 410/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per estinzione per D.M.,

rigetto per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 17 febbraio 2007, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 17 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza 3413/04 del Tribunale del lavoro della medesima città, aveva dichiarato (per quanto interessa questa sede) la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra D.M.A., V.D. e C.G. e la s.p.a. Poste Italiane, rispettivamente, dal 12 10.00 al 31.1.01, dal 3.10.98 al 31.1.99 (prorogato al 30.3.99) e dal 5.10.98 al 31.1.99 (prorogato fino al 29.4.99), in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane “) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 12 ottobre 2000 per D. M., dal 3 ottobre 1998 per V. e dal 5 ottobre 1998 per C.; con le condanne conseguenti.

Il ricorso è argomentato con quattro motivi, relativi rispettivamente; 1) alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., artt. 100 e 112 c.p.c. nonchè al vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva respinto la deduzione di inammissibilità della domanda per intervenuta estinzione tacita del rapporto di lavoro per mutuo consenso; 2) alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 art. 1362 e ss. cod. civ. e al vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto illegittima l’apposizione di un termine al contratto di lavoro per la causale indicata in epoca successiva al 30 aprile 1998; 3) con esclusivo riferimento alla posizione della sig.ra C. G., alla violazione dell’art. 100 c.p.c. e al vizio di motivazione in quanto i giudici dell’appello avrebbero erroneamente respinto con una oscura motivazione la richiesta formulata dalla società in appello di cessazione della materia del contendere o di limitazione della condanna in considerazione del fatto che la lavoratrice era stata in data (OMISSIS) licenziata senza preavviso e il licenziamento non era stato impugnato; 4) alla violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 1453, 1460, 2094, 2099, 2043 e 2697 cod. civ. e al vizio di motivazione, quanto alle conseguenze economiche che la Corte aveva tratto dalla dichiarazione che i contratti di lavoro erano a tempo indeterminato, col condannare a pagare le retribuzioni dall’atto di messa in mora, anzichè dalla effettiva ripresa del servizio.

D.M.A., V.D.G. e C. G. hanno resistito alle domande con un unico rituale controricorso.

Successivamente, la società ha depositato nella cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso nei confronti di D.M. A. a seguito di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti in data 11 settembre 2008.

Preliminarmente, devesi dichiarare estinto il procedimento tra Poste Italiane s.p.a. e D.M.A., a seguito della rinuncia da parte della società a coltivare il ricorso. Nello spirito della conciliazione che motiva la rinuncia, vanno altresì compensate tra le parti indicate le spese di questo giudizio di cassazione.

Nei confronti delle parti resistenti il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussulto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 c.c., comma 1 il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009, n. 10526) sito, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403).

E’ poi consolidato l’orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).

Ciò posto in via di principio, si rileva che la Corte territoriale, dichiarando che la mera inerzia del lavoratore non poteva essere interpretata come fatto estintivo del rapporto (in quanto tale effetto consegue dal concorso di altre circostanze significative), ha fatto corretta applicazione di tali principi al caso in esame, facendo riferimento proprio a valutazioni di tipicità sociale con riguardo alla semplice inerzia dei lavoratori nella situazione descritta, durata tra un anni e mezzo e i due anni (tenuto evidentemente conto delle circostanze notorie rappresentate dal tempo necessario a valutare l’eventuale illegittimità del termine e quindi rivolgersi al sindacato e/o all’avvocato, dalla necessità per quest’ultimo di impostare la causa e provvedere al tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. nonchè della altrettanto notoria circostanza relativa all’affidamento che il lavoratore “precario” normalmente fa sulla prospettiva di futuri contratti a termine – soprattutto nei riguardi di una società, come le Poste, che di tale tipologia contrattuale faceva al tempo ampio uso – e al timore di pregiudicare tale esito con l’iniziativa giudiziaria).

Una tale valutazione, proprio perchè ragionevolmente ancorata a parametri di tipicità sociale, non appare censurabile in questa sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, si rileva che la Corte territoriale non ha affermato che l’ipotesi considerata dalla contrattazione collettiva a ciò autorizzata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 debba essere necessariamente limitata nel tempo, ma solo che, in forza degli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, un termine è stato imposto alla causale relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale e che questo termine è scaduto il 30 aprile 1998.

In proposito, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, la L. n. 56, cit. art. 23 si esprime in termini di “apposizione di un termine … consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento, da esse direttamente operato, della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo è stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti;

– è comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresì corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilità del rapporto si era già perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti (ancorchè non intesi nel caso di specie in senso tecnico, trattandosi della interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, il cui controllo in sede di legittimità non è diretto, come poi stabilito per le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro dei resistenti per la causale indicata si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte, in quanto stipulata successivamente alla data del 30 aprile 1998.

Con riguardo al terzo motivo, la Corte territoriale ha escluso per ciò che riguarda la posizione della C. la condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento danni oltre la data del successivo licenziamento, proprio in considerazione del fatto che ella, riammessa in servizio in esecuzione della sentenza di merito, era stata successivamente licenziata il (OMISSIS), aggiungendo che resta “Impregiudicata la questione di validità o meno del recesso”, con ciò correttamente escludendo che la materia del contendere relativa alle possibili conseguenze economiche ulteriori dell’accertamento compiuto fosse definitivamente cessata.

Infine, appare infondato anche l’ultimo subordinato motivo di ricorso, relativo alle conseguenze economiche della riconosciuta natura a tempo indeterminato del contratto di lavoro.

In proposito, la Corte territoriale si è infatti attenuta all’insegnamento in proposito desumibile dalla giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire dalla sentenza delle sezioni unite dell’8 ottobre 2002 n. 14381, integrata con la giurisprudenza successiva che ha qualificato come possibile atto di messa in mora del datore di lavoro anche la notifica del ricorso che chiede la riammissione in servizio (cfr. ad es. Cass. 27 maggio 2009 n. 12333).

Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a rifondere alle parti resistenti le spese di questo giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra Poste Italiane s.p.a. e D. M., compensando le relative spese; rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle resistenti V. e C. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 36,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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