Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6592 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21641/2014 R.G. proposto da:

Valentina Costruzioni s.r.l., in liquidazione, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Paolo Faldella e Alessandro Bozza, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Nazionale 204.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma via

dei Portoghesi 12.

– resistente –

avverso la sentenza n. 192/03/2014 della Commissione Tributaria di

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il giorno 31 gennaio 2014.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 24 novembre 2020 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giacalone

Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. Gianna Galluzzo per l’amministrazione resistente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Valentina Costruzioni s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta 2006.

In primo grado il ricorso venne parzialmente accolto, con la rideterminazione del maggior reddito accertato; proposto appello da Valentina Costruzioni s.r.l., con sentenza depositata il 31 gennaio 2014, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respinse il gravame.

Avverso la detta sentenza, Valentina Costruzioni s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Chiamata alla trattazione in adunanza camerale, l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; quindi la causa è stata rinviata dal collegio in udienza pubblica, palesandosi dalla lettura degli atti una questione di rilievo nomofilattico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In apertura va rilevato che l’Agenzia delle Entrate, senza formulare alcun controricorso ex art. 370 c.p.c., in vista dell’adunanza camerale originariamente fissata, ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1..

1.1. E’ convincimento del collegio che detta memoria debba ritenersi ammissibile, secondo l’orientamento maggioritario già espresso da questa Corte, a tenore del quale, nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del ridetto art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla vecchia disciplina, avrebbe avuto ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali avrebbe potuto farlo il controricorrente (Cass. 14/05/2019, n. 12803; Cass. 07/09/2018, n. 21798; Cass. 10/08/2017, n. 19988; Cass. 08/06/2017, n. 14330; Cass. 24/03/2017 n. 7701; Cass. 27/02/2017, n. 4906).

E’ ciò invocando sia il Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, art. 1, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione, che l’esigenza di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., oltre che dell’art. 6 CEDU.

1.2. Ragioni queste che concorrono a ritenere preferibile l’orientamento in parola rispetto a quello, di segno opposto, secondo cui, in mancanza di controricorso notificato – ancorchè tardivamente -, l’intimato non sarebbe legittimato ai deposito di memorie illustrative, ancorchè munito di regolare procura speciale ad litem (Cass. 18/04/2019, n. 10813; Cass. 05/10/2018, n. 24422; Cass. 20/10/2017, n. 24835; Cass. 24/05/2017, n. 13093).

2. Con il primo motivo la ricorrente Valentina Costruzioni s.r.l., in liquidazione, deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non consentendo la lettura della motivazione della sentenza impugnata di comprendere perchè sia stato riconosciuto un maggior valore agli immobili oggetto di compravendita.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato, considerato che la lettura della sentenza impugnata consente di cogliere chiaramente la ratio decidendi della stessa, incentrata sull’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da dimostrare il maggior valore di tre unità immobiliari trasferite nel corso dell’esercizio dalla società contribuente ad uno dei suoi soci, rispetto a quello risultante dai relativi rogiti.

3. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 500, art. 39, comma 1, e art. 41, nonchè della L. 7 luglio 2000, n. 212, art. 7, poichè la sentenza della commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, nonostante la carenza di motivazione e la mancata allegazione dell’atto di vendita di altro appartamento.

3.1. Il motivo è inammissibile per novità della questione, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che tra i motivi di appello la contribuente avesse lamentato una carenza di motivazione dell’avviso impugnato, discendente direttamente dalla mancata allegazione di documentazione rilevante.

4. Con il terzo motivo assume la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, considerato che il giudice di merito, per ritenere la legittimità dell’avviso impugnato, ha valorizzato indizi che non erano nè gravi e neppure precisi e concordati.

5. Con il quarto motivo assume la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè l’Amministrazione non ha provato – come era suo preciso onere – quale fosse la c.d. “superficie commerciale” delle tre unità immobiliari oggetto di trasferimento.

6. Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, atteso che la sentenza impugnata ha fondato la decisione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, utilizzati al fine di determinare il valore di mercato degli immobili oggetto di compravendita.

7. Con il sesto motivo rileva di nuovo la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), tenuto conto che la sentenza d’appello ha omesso di prendere posizione sulle contestazioni sollevate dall’appellante, in ordine all’inapplicabilità dei valori tratti dall’osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) alle tre unità immobiliari oggetto di vendita.

7.1. Tutti i descritti motivi, meritevoli di trattazione congiunta stante il comune oggetto, sono parimenti inammissibili per le ragioni di cui si dirà.

7.2. Lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a revisione critica – in maniera appunto inammissibile -, l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, in ordine all’esistenza di indizi dotati dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza circa il maggior valore delle tre unità immobiliari trasferiti ad un socio della società venditrice nell’anno 2006; in particolare, la commissione tributaria regionale, con valutazione qui non sindacabile ha accertato, per un verso, il macroscopico scostamento rispetto ai valori O.M.I. del prezzo indicato nei rispettivi rogiti per la zona territoriale di riferimento e, per l’altro verso, la conseguente antieconomicità dell’attività d’impresa della contribuente.

Ed è noto come in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17/01/2019, n. 1234).

7.3. Tutte inammissibili, poi, per novità delle questioni ovvero per carenza di interesse, si mostrano le doglianze riferite all’effettiva superficie “commerciale” ovvero “catastale” degli immobili venduti – oggetto di una rideterminazione per via giudiziale già all’esito del processo di primo grado -, nonchè quelle incentrate sul dato indiziario ricavato dall’Amministrazione attraverso la comparazione con il prezzo di altra unità immobiliare trasferita dalla società istante ad un terzo nel medesimo anno, per l’assorbente considerazione che nella sentenza impugnata proprio la valenza indiziaria di una siffatta comparazione, risulta chiaramente trascurata essendo definita dalla medesima commissione tributaria “non del tutto attendibile”.

7.4. Peraltro, a differenza di quanto mostra di ritenere la ricorrente, va riaffermato che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (Cass. 22/12/2017 n. 30803).

7.5. Priva di qualsivoglia consistenza, poi, si mostra la doglianze – peraltro inammissibile, perchè formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione in esame – riferita all’accertamento parziale oggetto di impugnazione, per la decisiva considerazione che detto strumento è diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ma non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass. 28/10/2015, n. 21984).

7.6. Va soggiunto, infine, che neppure è consentito in questa sede censurare la decisione resa commissione tributaria regionale, invocando un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

8. In definitiva, il ricorso avanzato dalla contribuente deve essere integralmente respinto, mentre le spese seguono la soccombenza in favore dell’Agenzia delle Entrate che ha depositato memoria e partecipato all’udienza pubblica. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, otre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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